14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5356 del 29 maggio 1998
Testo massima n. 1
In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell’art. 413 [ nuovo testo ] c.p.c. — di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro dell’azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso [ vedi Corte Cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994 ] — prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali [ quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto ] di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]