14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7489 del 5 giugno 2000
Testo massima n. 1
Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro la nozione di «dipendenza» alla quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente — richiamata dal secondo comma dell’art. 413 c.p.c. per l’ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato — deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza [ art. 3 Cost. ], tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio [ previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione ] e del criterio della sede di lavoro [ contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico ] e pertanto comprende anche una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa [ quali, nella specie, il computer, la modulistica, l’autovettura utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell’attività di piazzista viaggiatore ].
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