14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13753 del 22 luglio 2004
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilità della prova testimoniale è sufficiente che siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, mentre non è richiesto a pena di inammissibilità che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli testimoni sono chiamati a deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi potrà rispondere su tutte le circostanze dedotte, e non ostando alla ammissibilità della prova neppure il fatto che i capitoli di prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora l’articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda.
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