14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4330 del 24 ottobre 1989
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, che è caratterizzato dall’oralità, dall’immediatezza e dalla concentrazione degli atti processuali nonché dall’accentuata ufficialità del processo, la disciplina dettata dai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 414 c.p.c. — secondo la quale il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda e l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi — non comporta che l’attore sia tenuto ad indicare nel ricorso anche i mezzi di prova concernenti la sussistenza delle condiciones iuris relative alla causa petendi, essendo l’attore tenuto a fornire la prova di esse solo dopo che detta sussistenza sia stata dal convenuto contestata con apposita e tempestiva eccezione. Pertanto, il datore di lavoro, che agisce per il riconoscimento della legittimità della sanzione inflitta al dipendente, non è tenuto ad indicare già nell’atto introduttivo del giudizio le prove della preventiva affission e del codice disciplinare, essendo esentato dall’onere di provare tale elemento costitutivo della domanda finché l’insussistenza di esso non sia dal lavoratore eccepita nella memoria di costituzione.
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