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Articolo 392 Codice di procedura civile — Riassunzione della causa

Articolo 392 Codice di procedura civile — Riassunzione della causa

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [ disp. att. 126 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4242/2017

La morte del difensore che aveva rappresentato la parte nel giudizio di cassazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata, non determina l’interruzione del processo, che deve essere riassunto nel termine di un anno, previsto dall’art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, pena l’estinzione del giudizio e la formazione del giudicato, atteso che l’ampiezza di tale termine, che consente alle parti di informarsi ed attivarsi diligentemente, esclude la possibile lesione del diritto di difesa.

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Cass. civ. n. 3883/2017

L’atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l’accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (già precluse in appello), mentre sono consentite – e dunque non imposte “quoad validitatem” relativamente all’atto di riassunzione – le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 16689/2013

Nel giudizio tributario, a norma dell’art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell’avviso di accertamento, che ne costituiva l’oggetto.

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Cass. civ. n. 5777/2012

In caso di annullamento con rinvio, ove la sentenza di cassazione qualifichi la causa univocamente, seppur implicitamente, come controversia di lavoro, in quanto la sentenza sia pronunciata dalla Sezione lavoro della Corte, nonché riferita alla “remunerazione” del prestatore d’opera e alla contrattazione collettiva di settore, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito del lavoro, essendo quindi tardiva se eseguita con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine ex art. 392 cod. proc. civ., a nulla rilevando l’anteriore notifica alle parti.

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Cass. civ. n. 4370/2012

Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l’estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l’estinzione del processo.

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Cass. civ. n. 7536/2009

Nel caso in cui l’atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l’indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d’ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., all’attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell’ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue “ipso facto”, in virtù dell’art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l’estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell’atto di riassunzione).

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Cass. civ. n. 4065/2009

Qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. e non in quello previsto dall’art. 392 cod. proc. civ., poiché in tal caso la sentenza della S.C. non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza.

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Cass. civ. n. 17457/2007

Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c.

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Cass. civ. n. 2309/2007

Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario. Pertanto, ai fini della validità dell’atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano rigorosamente riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato — senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione — l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell’atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Di conseguenza, il giudice dinanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda, proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata (nella specie, per violazione del contraddittorio vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario), e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario.

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Cass. civ. n. 11512/2006

Nei giudizi di opposizione all’ordinanza ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, la notificazione dell’atto riassuntivo del giudizio in sede di rinvio, eseguita, nei confronti dell’amministrazione statale, presso l’avvocatura generale dello Stato (che ne aveva assunto il patrocinio in sede di legittimità) anziché presso l’avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio, è affetta da nullità, la quale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) è sanabile, con effetto ex tunc, dalla costituzione dell’amministrazione convenuta o, in mancanza, mediante la rinnovazione della notificazione stessa, che deve essere ordinata dal giudice del rinvio, a norma dell’art. 291 c.p.c.

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Cass. civ. n. 8492/2005

La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che non deve ritenersi necessario per la validità della comparsa di costituzione della parte citata in riassunzione, che aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, un contenuto ripetitivo dell’atto di appello, potendo la comparsa essere integrata a mezzo di tale atto.

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Cass. civ. n. 1093/2005

Nelle controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla sentenza della Cassazione va effettuata nelle forme del rito previsto per la medesima opposizione, e cioè mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. Il ricorso e il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti sono notificati di ufficio alle parti (art. 23, commi secondo e nono, legge n. 689 del 1981). Pertanto, nel caso in cui sia notificato il solo avviso di fissazione dell’udienza, senza il ricorso — che introduce una autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento, e deve contenere gli elementi per questo previsti, e va pertanto necessariamente notificato alla parte, per permetterle l’esercizio del diritto di difesa —, e l’amministrazione non si costituisca nel giudizio, questo non è regolarmente instaurato ed è nullo.

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Cass. civ. n. 13422/2004

In tema di separazione e divorzio, in quanto l’appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anzichè in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall’art. 393 c.p.c., soltanto qualora l’atto, entro il termine annuale fissato dall’art. 392, primo comma, c.p.c., sia stato altresì depositato in cancelleria.

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Cass. civ. n. 13839/2001

Poiché, a norma dell’art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, una volta che il giudizio sia stato riassunto correttamente da una delle parti si realizza il necessario impulso per la prosecuzione del processo nella nuova fase, sicché nessuna rilevanza assume il vizio di notificazione da cui risulti affetto l’atto riassuntivo in sede di rinvio eseguito da un’altra parte del processo.

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Cass. civ. n. 3695/2001

Costituiscono elementi essenziali dell’atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 c.p.c. non determina la nullità dell’atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell’atto di riassunzione (nella specie il tribunale aveva dichiarato nulla la riassunzione, contenente l’indicazione dell’atto introduttivo del giudizio e del provvedimento in forza del quale veniva eseguita per omessa riproduzione delle domande e dell’esposizione dei fatti di causa).

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Cass. civ. n. 15489/2000

Il giudizio di rinvio non è configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio. Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l’osservanza delle norme relative a tale atto. Pertanto, la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia, anche se la stessa parte si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio.

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Cass. civ. n. 14892/2000

Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d’appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. (nella specie, per vizio di motivazione) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto indicium rescissorium) funzionale all’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell’art. 393 del codice di rito, a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all’appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l’effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d’appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).

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Cass. civ. n. 538/2000

L’onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell’atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti del giudizio di cassazione, sicché una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all’art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto dalla legge per la riassunzione stessa.

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Cass. civ. n. 617/1999

La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato; ne consegue che non deve ritenersi richiesta per la validità dell’atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l’atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l’atto d’appello.

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Cass. civ. n. 6829/1998

In tema di impugnazioni, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la instaurazione, tra iudicium rescindens ed iudicium rescissorium, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (così detta litisconsorzio processuale necessario), configurandosi la citazione in riassunzione in tale fase procedimentale non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di una sola (o di alcune soltanto) di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l’atto introduttivo del giudizio, mentre l’intero processo andrà ad estinguersi in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione ordinatoria.

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Cass. civ. n. 6828/1998

Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.

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Cass. civ. n. 2581/1998

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che ove la riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento della Cassazione sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice di rinvio deve ordinare anche d’ufficio, a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio, in applicazione degli stessi principi sopra richiamati, nei confronti dei coeredi restanti.

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Cass. civ. n. 6364/1996

La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, la estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392, secondo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 846/1996

Nel caso in cui la Corte di cassazione annulli, ai soli effetti civili, una decisione penale, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della stessa Corte, stabilito dall’art. 392 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dal deposito in cancelleria della sentenza stessa e non dal giorno della lettura del dispositivo in udienza.

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Cass. civ. n. 9968/1994

La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1, L. n. 742 del 1969) riguarda qualsiasi termine processuale, con la conseguenza che anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 392 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, deve essere prorogato di quarantasei giorni.

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Cass. civ. n. 3869/1991

A seguito di annullamento con rinvio di pronuncia resa dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il termine per la notificazione dell’atto di riassunzione è quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, fissato dall’art. 392 c.p.c., mentre per il successivo deposito dell’atto stesso trovano applicazione le norme del processo davanti a detta Commissione, e, quindi, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che concedono l’ulteriore termine di trenta giorni.

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Cass. civ. n. 11430/1990

L’attore, vittorioso in primo grado, che riassuma la causa in sede di rinvio a seguito della cassazione della sfavorevole sentenza d’appello, non è tenuto a riproporre l’originaria domanda, né a richiedere la conferma della pronuncia di primo grado, dato che l’atto di riassunzione è di per sé sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.

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Cass. civ. n. 6511/1990

La sentenza di cassazione con rinvio è vincolante anche con riguardo all’individuazione delle parti del processo, e, pertanto, rende inammissibile l’atto di riassunzione in sede di rinvio, ove proposto da un soggetto che in base ad essa risulti estraneo al giudizio di legittimità. Tale principio non può trovare deroga, in relazione alla eventualità che la mancata inclusione di quel soggetto fra le parti in causa sia frutto di omissione od errore materiale, essendo questo suscettibile di correzione solo ad opera della stessa Suprema Corte.

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Cass. civ. n. 5156/1990

Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale di minore, promosso dalla madre di quest’ultimo, e per il caso in cui la Suprema Corte abbia cassato con rinvio la sentenza d’appello, in accoglimento di ricorso di detta madre, la legittimazione della medesima alla proposizione di tale ricorso non può essere contestata, sotto il profilo del precorso raggiungimento della maggiore età da parte del figlio né in sede di rinvio, né, in sede di ulteriore ricorso per cassazione. Ciò non osta, peraltro, a che il figlio maggiorenne possa intervenire nel procedimento di rinvio, per la gestione diretta dei propri interessi, ferma restando la legittimazione della madre.

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Cass. civ. n. 5117/1989

A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all’art. 383 c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell’art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att., e cioè mediante notificazione dell’atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest’ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell’atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.

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Cass. civ. n. 2449/1989

Con riguardo alla sentenza emessa malgrado l’interruzione automatica del processo per la morte del procuratore di una delle parti, e, trattandosi di sentenza di appello, tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione, deve escludersi qualsiasi rilevanza all’avvenuta notificazione del ricorso per cassazione — anche se da tale atto si possa desumere la conoscenza legale della morte del procuratore — quale dies a quo, agli effetti della prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Pertanto, dopo la cassazione di detta sentenza la riassunzione deve essere compiuta dinanzi al giudice di rinvio ad istanza della parte che vi abbia interesse entro il termine annuale di cui all’art. 392 c.p.c. e non in quello più breve fissato dall’art. 305 dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 4412/1988

Quando la parte, all’atto della notificazione della sentenza, abbia dichiarato la propria residenza, la notifica dell’impugnazione della controparte deve essere effettuata, a norma dell’art. 330 c.p.c., in via esclusiva presso tale luogo. L’inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione (nella specie, eseguita presso il procuratore costituito ex art. 170 c.p.c.), sanabile ex tunc con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 c.p.c. Se non sanata, la nullità si comunica all’intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che la definisce, la quale ove impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l’atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell’appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.

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Cass. civ. n. 3617/1988

L’atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, il quale introduce un’autonoma fase del giudizio soggetta all’applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c. ed è soggetto alle nullità previste dal successivo art. 164, con la conseguenza che la nullità dell’atto per assoluta indeterminatezza della domanda di merito comporta non l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c., ma l’improponibilità della stessa, il cui difetto non è surrogabile con le pronunce contenute nella sentenza di rinvio.

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Cass. civ. n. 2800/1988

Le domande volte alla restituzione od alla riduzione in pristino in conseguenza della cassazione della sentenza (art. 389 c.p.c.), pur essendo devolute alla cognizione del giudice di rinvio, sono del tutto autonome rispetto a quelle aventi ad oggetto il rapporto giuridico controverso (ancora sub iudice per effetto della cassazione con rinvio), per la decisione delle quali occorre la riassunzione della causa ai sensi dell’art. 392 c.p.c. Tale riassunzione, qualora la parte di cui sia stato accolto il ricorso per cassazione, si sia limitata a proporre domande restitutorie ex art. 389 c.p.c., ben può essere riconvenzionalmente effettuata dalla controparte (nel termine annuale previsto dall’art. 392 dello stesso codice) mediante memoria o comparsa di risposta, non essendo in tale ipotesi necessaria una citazione da notificare personalmente.

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Cass. civ. n. 1027/1986

Qualora una delle parti abbia riassunto la causa, in sede di rinvio, nel termine annuale di cui all’art. 392 c.p.c., ancorché per conseguire soltanto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, ne deriva la tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio con la conseguenza che la controparte può chiedere il riesame della questione di merito deferita al giudice di rinvio con la comparsa di risposta, depositata nella cancelleria del giudice di rinvio, senza che sia necessaria la sua notificazione nell’indicato termine, all’altra parte.

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Cass. civ. n. 1758/1985

La nullità, giudizialmente dichiarata, della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio non ne preclude la proponibilità ex novo, purché nel termine annuale fissato dall’art. 392 c.p.c.; e ciò sia perché per tale giudizio non è prevista una disposizione analoga a quelle dettate dagli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione, sia perché, in conseguenza della predetta accertata nullità, non si configura una vera e propria costituzione del giudizio di rinvio, sia perché, mentre l’intervento di una causa estintiva del giudizio di rinvio travolge l’intero processo, con possibilità soltanto di un rinnovo del giudizio ab imis (art. 393 c.p.c.), il fenomeno della consumazione processuale è riscontrabile, in riferimento all’estinzione del processo di impugnazione, unicamente quando siffatta estinzione determina, ex art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado impugnata.

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Cass. civ. n. 2738/1983

Il dies a quo del termine annuale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, a norma dell’art. 392 c.p.c., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione mediante deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo di tale pubblicazione, ma solo adempimento posteriore con finalità informative. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di esercitare concretamente ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall’entità del suddetto termine e della sua decorrenza da un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l’uso dell’ordinaria diligenza.

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Cass. civ. n. 433/1983

La notificazione dell’atto riassuntivo del giudizio di rinvio va eseguita, a norma dell’art. 392 c.p.c., presso la parte personalmente e, trattandosi di persona giuridica, nel luogo in cui risiede l’organo avente la legale rappresentanza, ossia nella sede dell’ente (nella specie, l’Inps, avente, ex art. 1 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 sede e domicilio legale in Roma), con la conseguenza che va dichiarata la nullità della notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario e di ogni altro atto processuale conseguente e cassata con rinvio la sentenza resa a conclusione del relativo procedimento.

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Cass. civ. n. 951/1982

In presenza della nullità della citazione introduttiva del giudizio, per difetto degli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ed in relazione al disposto dell’art. 164 c.p.c., e, quindi, anche a fronte della nullità dell’atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, soggetto all’applicazione delle citate norme, la parte istante ha il potere di provvedere alla rinnovazione dell’atto nullo, cioè alla compilazione e notificazione di una nuova citazione, che, in quanto effettuata nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge, sia idonea alla valida instaurazione del rapporto processuale ex nunc. L’esercizio di tale potere non richiede, se ciò non si renda necessario al raggiungimento dello scopo dell’atto processuale, la formazione di un nuovo documento, anziché l’integrazione di quello già utilizzato. Pertanto, in ipotesi di nullità di detta riassunzione per mancanza dell’indicazione dell’udienza di comparizione, la rinnovazione deve ritenersi consentita anche mediante un’integrazione dell’originale dell’atto nullo con tale indicazione, seguita dalla rituale notificazione alla controparte di copia conforme del documento integrato.

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Cass. civ. n. 3877/1980

Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito. Ne consegue che l’erronea indicazione, nell’atto di riassunzione, del conferimento, allo stesso difensore precedente, di una nuova procura, in realtà mai rilasciata, non ha alcuna influenza sulla validità dell’atto di riassunzione medesimo, in quanto siffatto errore non rientra fra le cause di nullità della citazione considerate dall’art. 164 c.p.c. né, ai sensi del secondo comma dell’art. 156 dello stesso codice, si risolve nel difetto di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

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Cass. civ. n. 6149/1979

La tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio incompetente assicura la valida prosecuzione del processo, anche se la successiva translatio iudicii dinanzi al giudice competente a norma dell’art. 50 c.p.c. avvenga oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

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