Cass. civ. n. 1093 del 19 gennaio 2005

Testo massima n. 1


Nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla sentenza della Cassazione va effettuata nelle forme del rito previsto per la medesima opposizione, e cioè mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. Il ricorso e il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti sono notificati di ufficio alle parti (art. 23, commi secondo e nono, legge n. 689 del 1981). Pertanto, nel caso in cui sia notificato il solo avviso di fissazione dell'udienza, senza il ricorso — che introduce una autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento, e deve contenere gli elementi per questo previsti, e va pertanto necessariamente notificato alla parte, per permetterle l'esercizio del diritto di difesa —, e l'amministrazione non si costituisca nel giudizio, questo non è regolarmente instaurato ed è nullo.

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