Cass. civ. n. 6511 del 27 giugno 1990

Testo massima n. 1


La sentenza di cassazione con rinvio è vincolante anche con riguardo all'individuazione delle parti del processo, e, pertanto, rende inammissibile l'atto di riassunzione in sede di rinvio, ove proposto da un soggetto che in base ad essa risulti estraneo al giudizio di legittimità. Tale principio non può trovare deroga, in relazione alla eventualità che la mancata inclusione di quel soggetto fra le parti in causa sia frutto di omissione od errore materiale, essendo questo suscettibile di correzione solo ad opera della stessa Suprema Corte.

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