14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17457 del 9 agosto 2007
Testo massima n. 1
Allorquando l’azione civile viene esercitata in sede penale, ancorché per una somma rientrante nell’ambito della giurisdizione equitativa del giudice di pace, poiché l’accertamento su di essa implica la pregiudiziale decisione sul fatto di reato agli effetti penali, la regola di decisione è sempre secondo diritto per la ragione della sussistenza della detta connessione per pregiudizialità con l’accertamento del reato, senza che tale regola resti esclusa qualora l’esercizio dell’azione civile avvenga davanti allo stesso giudice di pace, quale giudice penale, posto che quando esercita la giurisdizione penale il giudice di pace giudica secondo diritto. [ Principio affermato dalla Suprema Corte in un caso in cui la Corte di cassazione in sede penale, nel cassare ai soli effetti civili una sentenza assolutoria dal reato di omicidio doloso aveva individuato come giudice di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. il tribunale in composizione monocratica a fronte di una domanda della P.C. di risarcimento del danno per lire una ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]