17 Mar Articolo 113 Codice di procedura civile — Pronuncia secondo diritto
, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [ disp. att. 119 ].
Il giudice di pace decide secondo equita’ le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ di cui all’art. 1342 del codice civile.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17058/2018
E’ ammissibile l’appello avverso la sentenza di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno derivante dalla violazione di una Direttiva europea, emessa dal giudice di pace nell’ambito di un giudizio di equità cd. necessaria, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., atteso che la ragione di impugnazione fondata sull’erronea applicazione della Direttiva rientra tra i motivi “limitati” di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 11287/2018
Il giudice ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che, in primo grado, le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello.
Cass. civ. n. 22256/2017
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell’art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L’inammissibilità dell’appello, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità
Cass. civ. n. 11629/2017
In tema di procedimento tributario, – come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l’applicazione del principio “iura novit curia” fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tre il chiesto ed il pronunciato.
Cass. civ. n. 2737/2015
L’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha affermato, nella specie, che gli statuti delle Università, sulla cui base era possibile determinare la durata dei corsi di specializzazione universitari dei medici, avendo natura di atti amministrativi, dovevano essere depositati tempestivamente in appello dalla parte che intendeva avvalersene).
Cass. civ. n. 15065/2014
La natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all’applicabilità del principio “iura novit curia”. Ne consegue che spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti.
Cass. civ. n. 6042/2014
In applicazione del principio “iura novit curia”, il giudice deve procedere alla ricostruzione completa della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, tenendo conto delle pronunce della Corte costituzionale e delle norme di cui le parti chiedono l’applicazione. Ne consegue che viola l’art. 113, primo comma, c.p.c., la sentenza di appello che non abbia dato atto, in materia di contributo di solidarietà, della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9 bis, comma 1, primo periodo, del D.L. 29 marzo 1991, n.103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166 e non abbia tenuto conto, nonostante il richiamo effettuato da una delle parti, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Cass. civ. n. 2966/2013
Ai fini della determinazione della regola di giudizio – di diritto o equitativa – da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell’art. 10, secondo comma, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda; nondimeno, ai fini suddetti, è sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai fini dell’individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di giudizio cui è vincolato il giudice di pace.
Cass. civ. n. 1848/2013
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest’ultima è sempre impugnabile con l’appello.
Cass. civ. n. 12943/2012
In materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, comma primo, c.p.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la domanda attorea, in quanto basata esclusivamente sulla disciplina di cui alle leggi n. 230 del 1962 e n. 56 del 1987, e sulle disposizioni contrattuali introdotte dall’autonomia collettiva, non potesse essere esaminata, alla stregua della disciplina, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001, attesa la notevole diversità fra le medesime, implicante non una questione di mera qualificazione giuridica, ma la valutazione di una diversa “causa petendi”).
Cass. civ. n. 10626/2012
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall’art. 10 c.p.c.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Cass. civ. n. 22382/2009
La regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c. – quale dettata per le controversie di valore non eccedente millecento euro e per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod.civ., cioè mediante moduli o formulari – trova applicazione, in via analogica, anche ai rapporti fra associati ed associazione non riconosciuta, qualora l’adesione a quest’ultima sia avvenuta mediante un modulo da essa predisposto per disciplinare ogni adesione, poiché la predetta modalità di decisione obbedisce, nelle intenzioni del legislatore processuale, alla necessità che dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale dell’adesione dell’associato e dello stesso accordo associativo, nonché delle corrispondenti tutele.
Cass. civ. n. 14611/2009
Nel giudizio secondo equità il giudice non ha l’obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile nè di applicarla in concreto, mentre ha l’obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa.
Cass. civ. n. 9534/2009
Il dovere di osservare i principi informatori della materia, imposto al giudice di pace dall’art. 113, comma secondo, c.p.c. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale), nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a euro 1100,00, non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto, desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di avere cura, nella ricerca selettiva della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nella previsione della specifica disciplina. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e deciso la domanda nel merito, rigettandola, in relazione ad una controversia in cui il giudice di pace aveva accolto un’azione risarcitoria da assunto inadempimento contrattuale, prescindendo dall’accertamento del dolo o della colpa nella relativa condotta della convenuta e, quindi, violando il principio informatore secondo cui, nel campo della responsabilità contrattuale, è necessaria la prova della imputabilità soggettiva del fatto dannoso, che il debitore può contrastare dimostrando l’impossibilità dell’assolvimento della sua prestazione per causa a lui non imputabile).
Cass. civ. n. 15986/2008
In tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia dell’illecito aquiliano, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato. La prova può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa demonstratio deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della regula iuris di cui all’art. 116 c.p.c., una valutazione in concreto e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche dell’assunto attoreo, rappresentato in termini consequenziali di verificazione dell’evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del «più probabile che non ». (Nella specie la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata relativa ad un’azione risarcitoria per l’impugnativa di un illegittimo accertamento tributario, non risultando in essa in alcun modo evidenziato in che cosa sarebbe consistito il danno subito dall’istante sotto il profilo dell’an e del quomodo di tal che il lamentato stato di malessere della ricorrente, ricostruito dal giudice del merito in termini di «fastidio e stress » non altrimenti qualificato, essendo privo di un sia pur presuntivo supporto probatorio, era da ritenersi inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria ).
Cass. civ. n. 10238/2008
Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che la riconvenzionale sia inammissibile (come nella specie, in quanto riconvenzionale proposta dall’opposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ), così come una domanda inammissibile è pur sempre rilevante ai fini della determinazione della competenza, non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell’intera controversia debba identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile.
Cass. civ. n. 19291/2007
Allorquando si sia verificato un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone o, comunque, consente l’accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause cumulate, essendo inconcepibile che l’accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi, in ragione del diverso valore di ciascuna delle domande, per una domanda in via equitativa e per altra secondo diritto, si deve ritenere, per evidenti esigenze di coerenza logico-giuridica, che, quale effetto della connessione fra le cause (la quale ne consente la decisione nello stesso giudizio), che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto e che, dunque (nel regime anteriore al d.lg.s. n. 40 del 2006), la decisione del giudice di pace sia appellabile e non ricorribile per cassazione. Siffatte esigenze si palesano, in particolare, non solo sotto il profilo che nel nostro ordinamento la decisione secondo diritto è l’eccezione e quella secondo equità la regola, ma anche perché tale eccezionalità vale anche davanti al giudice di pace.(Principio affermato dalla S.C. in un giudizio nel quale l’attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa, il convenuto aveva ottenuto di chiamare in causa un terzo come preteso responsabile questo si era costituito ed aveva svolto domanda di risarcimento danni per denigrazione nel limite della competenza del giudice di pace).
Cass. civ. n. 17457/2007
Allorquando l’azione civile viene esercitata in sede penale, ancorché per una somma rientrante nell’ambito della giurisdizione equitativa del giudice di pace, poiché l’accertamento su di essa implica la pregiudiziale decisione sul fatto di reato agli effetti penali, la regola di decisione è sempre secondo diritto per la ragione della sussistenza della detta connessione per pregiudizialità con l’accertamento del reato, senza che tale regola resti esclusa qualora l’esercizio dell’azione civile avvenga davanti allo stesso giudice di pace, quale giudice penale, posto che quando esercita la giurisdizione penale il giudice di pace giudica secondo diritto. (Principio affermato dalla Suprema Corte in un caso in cui la Corte di cassazione in sede penale, nel cassare ai soli effetti civili una sentenza assolutoria dal reato di omicidio doloso aveva individuato come giudice di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. il tribunale in composizione monocratica a fronte di una domanda della P.C. di risarcimento del danno per lire una).
Cass. civ. n. 12644/2007
In tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello di buona fede nelle esecuzione delle obbligazioni, che è espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale e che costituisce sia un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti (art. 1175 e art. 1375 c.c.), sia un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva liquidato, ad un avvocato dipendente della Spa Poste Italiane, il compenso per l’attività professionale svolta in una controversia, successivamente alla cessazione volontaria dal servizio, valendosi di una procura generale revocata due mesi dopo la data in cui avevano avuto effetto le dimissioni).
Cass. civ. n. 11880/2007
Le sentenze del giudice di pace, in ipotesi di pronuncia secondo equità, ai sensi dell’articolo 113, secondo comma, c.p.c., devono essere succintamente motivate, in ossequio al principio degli articoli 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 118, secondo comma, seconda parte, disp. att. dello stesso codice, oltre che del generale principio dell’articolo 111 della Costituzione. La mancanza di tale requisito essenziale, che deve ritenersi configurabile non solo nei casi di sentenza del tutto mancante di motivazione ma anche in quelli di motivazione apparente — perchè priva della indicazione degli elementi che giustificano il convincimento del giudice e ne rendono possibile il controllo di legittimità — può essere dedotto sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione delle suddette disposizioni degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. dello stesso codice. (Nella fattispecie, relativa all’azione di danni nei confronti dell’appaltatore e del comune, per essere l’attrice caduta nella buca aperta nella strada per la sostituzione di tubi fognari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che si era limitata ad affermare che non erano stati apposti segnali di pericolo, senza indicare quali prove avessero sostenuto tale convincimento e chiarire le ragioni per cui erano state ritenute prevalenti le eventuali prove della situazione dei luoghi così sommariamente accertata rispetto a quelle contrarie indicate e prodotte dalla parte).
Cass. civ. n. 10394/2007
A seguito della sostituzione del secondo comma dell’art. 113 c.p.c., da parte dell’art. 1 del D.L. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1 bis di detto d.l.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod.cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi — una volta considerato che l’esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto — che un’analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l’esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola — di natura processuale — della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l’uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell’assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all’utente parità di trattamento. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto la controversia, iniziata dopo il 10 febbraio 2003, era da intendersi soggetta a decisione secondo diritto, il ricorso contro la sentenza del giudice di pace resa in riferimento a rapporto contrattuale relativo ad un’attività ispettiva di prevenzione, esercitata da una A.S.L. e svolgentesi secondo regole uniformi, previste dalla legge e da deliberati di una giunta regionale).
Cass. civ. n. 4853/2007
Avendo il giudice l’obbligo di conoscere la legge, ma non anche gli usi, questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l’elemento dell’opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 284/2007
In tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia — vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale — rappresentano non tanto una regola di giudizio quanto piuttosto una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso per cassazione che denunci, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che — non essendo oggettivizzati in norme — devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.
Cass. civ. n. 26528/2006
Per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell’art 360 c.p.c. per violazione di legge.
Cass. civ. n. 17144/2006
In tema di limiti del giudizio di equità per come definiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, deve ritenersi che la norma dell’art. 2697 c.c., che regola la distribuzione dell’onere della prova tra le parti, costituisce principio informatore del sistema delle garanzie giurisdizionali, di modo che resta priva di rilievo la circostanza che essa sia collocata nel codice di diritto sostanziale.
Cass. civ. n. 12868/2005
La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto – in applicazione del principio iuria novit curia discendente dall’art. 113 c.p.c. – a disporne l’acquisizione, anche d’ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti.
Cass. civ. n. 11701/2005
Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell’art. 36 c.p.c., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l’intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l’appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione.
Cass. civ. n. 21432/2004
In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, il giudice non ha obbligo di procurarsi la conoscenza diretta del decreto ministeriale che pone in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice e che autorizza il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, in quanto esso non costituisce una fonte di diritto oggettivo, ovvero un precetto caratterizzato dal duplice carattere della normatività e della giuridicità; ne consegue che, ove il decreto stesso non risulti ritualmente acquisito agli atti ed il giudice di merito abbia mostrato ugualmente di conoscerlo, ciò implica un utilizzo della propria conoscenza privata in violazione del principio di disponibilità delle prove posto dall’art. 115 c.p.c.
Cass. civ. n. 8717/2004
Nel giudizio innanzi al giudice di pace la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell’art. 113, secondo comma, c.p.c. essere letta in correlazione con quella dell’art. 114 del codice di rito, secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta. La circostanza che la prima norma concerna tutte le cause di competenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire (nella formulazione originaria della norma), e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giudizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclusione restrittiva giacché, se la ratio della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la ratio del limite costituito dalla non disponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze economiche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di pace che, decidendo secondo equità, aveva condannato l’amministrazione finanziaria al pagamento, in favore di un componente di commissione tributaria, di una somma pari a quella spettante a titolo di indennità giudiziaria ai magistrati pubblici dipendenti; al riguardo, la S.C. ha qualificato non disponibile la situazione dedotta in giudizio atteso che essa verteva in materia di rapporto di diritto pubblico e di servizio onorario, con obbligazioni di diritto pubblico sottratte alla disponibilità delle parti, essendo l’amministrazione chiamata soltanto a riconoscerle, mediante procedimenti ed atti ricognitivi, e non potendo costituirle o modificarne il contenuto, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità).
Cass. civ. n. 17429/2003
Nel giudizio di equità da parte del giudice di pace, venendo in gioco una equità cosiddetta formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell’ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni, secondo i principi generali) il pregiudizio subito (essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito); come pure — e per lo stesso principio di non vincolatività della norma ordinaria sostanziale — può ritenere di non liquidare il danno morale soggettivo anche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso sia risarcibile a norma dell’art. 2059 c.c., se a questa conclusione porta il principio di equità elaborato per la decisione della fattispecie concreta. Resta invece escluso che il giudice di pace, nel giudizio secondo equità, possa ritenere non risarcibile il danno non patrimoniale da lesione di un valore della persona costituzionalmente protetto, giacché in questo caso sarebbe violata la norma costituzionale di riferimento, al rispetto della quale egli è, in ogni caso, tenuto.
Cass. civ. n. 12476/2002
La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, i decreti del Ministero per i Beni culturali ed ambientali del 1° febbraio e 13 maggio 2000 impositivi di vincoli su beni immobili) rende loro inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile (anche in parte qua) il ricorso per cassazione fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione.
Cass. civ. n. 10913/2001
Nelle cause di valore inferiore a due milioni, il giudice di pace è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni espressamente previste dalla legge, sulle eccezioni con cui si fa valere un fatto impeditivo o estintivo e sulle mere difese, con cui si nega la sussistenza di un fatto costitutivo e l’omessa pronuncia dà luogo a violazione di legge ex art. 112 c.p.c.; non ha, invece, l’obbligo di pronunciarsi sulle difese con cui di deduce l’applicabilità di una norma sostanziale e, in caso di omessa pronuncia, non è configurabile un vizio del procedimento; infatti, dovendo il giudice di pace decidere secondo equità e senza motivare sul perché ritenga di discostarsi dal principio di diritto sostanziale, non può sussistere per lo stesso un obbligo di motivare in merito alla richiesta di applicazione di una norma irrilevante nella struttura del giudizio di equità.
Cass. civ. n. 5131/2000
Il potere decisionale equitativo del giudice di pace – esprimente un’equità formativa (o sostitutiva) della norma da applicare e non correttiva (o integrativa) di una norma giuridica preventivamente individuata – attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio concernenti la domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (e, quindi, utilizzabili in funzione della decisione di merito) e non anche le questioni di ordine processuale le quali, per il loro rilievo pubblicistico, non si sottraggono al principio di stretta legalità. Con riferimento a tali ultime questioni va considerato che il procedimento davanti al giudice di pace, in base all’art. 311 c.p.c., è retto, per tutto ciò che non è regolato nel titolo secondo del libro secondo del codice di rito o in altre espresse disposizioni, dalla norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili, oltre che da quelle contenute nel libro primo del codice stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza nella quale un giudice di pace aveva ritenuto di risolvere secondo equità la questione preliminare della propria competenza per territorio che, peraltro, nessuna delle parti gli aveva posto).
Cass. civ. n. 4008/2000
Nelle cause in materia civile in cui è parte la pubblica amministrazione il giudice di pace incontra i limiti posti al giudice ordinario dall’articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo (R.D. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E); tra questi non è compreso quello che la decisione sia assunta secondo diritto e non anche secondo equità, nei casi consentiti dalla legge processuale.
Cass. civ. n. 6933/1999
Il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività, sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni).
Cass. civ. n. 4455/1999
Le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal giudice di pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, cui quel giudice può legittimamente riferirsi per quanto concerne la decisione di merito, mentre i problemi attinenti al processo debbono venir decisi secondo diritto.
Cass. civ. n. 1789/1999
Per l’individuazione delle cause che a norma dell’art. 113 c.p.c. devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il valore della causa deve determinarsi applicando per analogia, le regole formulate nel codice per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza (art. 10, 14, 16, 17 c.p.c.).
Cass. civ. n. 5330/1998
Il giudizio di equità del giudice di pace trova posto soltanto nella decisione del merito della causa e per quanto attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte. Esso si traduce, con riferimento alla fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudicante, non nell’applicazione di una regola soggettiva e particolare avulsa dal sistema o a questo estranea, ma nella possibilità di una mitigazione o temperamento del diritto positivo, giustificati dalla peculiarità della fattispecie medesima e sorretti comunque da un iter argomentativo che dia conto del processo logico seguito, in guisa da consentire di cogliere la ratio decidendi.
Cass. civ. n. 3820/1997
Le prescrizioni dei regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, secondo il disposto degli artt. 872 e 873 c.c. ed hanno pertanto valore di norme giuridiche, sicché il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti, avvalendosi di ogni mezzo utile.
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