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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2737 del 12 febbraio 2015

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2737 del 12 febbraio 2015

Testo massima n. 1

L’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. [ La S.C. ha affermato, nella specie, che gli statuti delle Università, sulla cui base era possibile determinare la durata dei corsi di specializzazione universitari dei medici, avendo natura di atti amministrativi, dovevano essere depositati tempestivamente in appello dalla parte che intendeva avvalersene ].

Testo massima n. 2

Il danno patrimoniale da perdita di “chance” è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale; l’accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. [ Omissis ].

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