14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10626 del 26 giugno 2012
Posted at 17:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro [ e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione ], non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall’art. 10 c.p.c.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
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