14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 284 del 10 gennaio 2007
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia — vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale — rappresentano non tanto una regola di giudizio quanto piuttosto una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso per cassazione che denunci, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che — non essendo oggettivizzati in norme — devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.
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