14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14611 del 23 giugno 2009
Posted at 17:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio secondo equità il giudice non ha l’obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile nè di applicarla in concreto, mentre ha l’obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa.
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