Cass. civ. n. 2738 del 21 aprile 1983
Testo massima n. 1
Il dies a quo del termine annuale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, a norma dell'art. 392 c.p.c., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione mediante deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo di tale pubblicazione, ma solo adempimento posteriore con finalità informative. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di esercitare concretamente ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall'entità del suddetto termine e della sua decorrenza da un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso dell'ordinaria diligenza.