Cass. civ. n. 433 del 18 gennaio 1983

Testo massima n. 1


La notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio di rinvio va eseguita, a norma dell'art. 392 c.p.c., presso la parte personalmente e, trattandosi di persona giuridica, nel luogo in cui risiede l'organo avente la legale rappresentanza, ossia nella sede dell'ente (nella specie, l'Inps, avente, ex art. 1 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 sede e domicilio legale in Roma), con la conseguenza che va dichiarata la nullità della notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario e di ogni altro atto processuale conseguente e cassata con rinvio la sentenza resa a conclusione del relativo procedimento.

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