Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5117 del 25 novembre 1989

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5117 del 25 novembre 1989

Testo massima n. 1

A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all’art. 383 c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell’art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att., e cioè mediante notificazione dell’atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest’ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell’atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze