14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5117 del 25 novembre 1989
Testo massima n. 1
A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all’art. 383 c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell’art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att., e cioè mediante notificazione dell’atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest’ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell’atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]