Cass. civ. n. 4370 del 19 marzo 2012

Testo massima n. 1


Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.

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