Cass. civ. n. 3362 del 20 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Per la riattivazione del giudizio di cassazione, sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., non è necessaria l'istanza di riassunzione di cui all'art. 297 cod. proc. civ., poiché il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio, il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, senza necessità di osservare i termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.
Testo massima n. 2
L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, atteso l'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione.