Cass. civ. n. 1139 del 22 febbraio 1979

Testo massima n. 1


L'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio è valido, anche se sottoscritto, tanto nell'originale quanto nella copia notificata, da un procuratore abilitato al patrocinio in un altro distretto, qualora la copia di tale atto richiami esplicitamente la procura alle liti conferita nell'originale anche ad altro professionista legalmente esercente dinanzi al giudice adito, da entrambi sottoscritta, e quest'ultimo, indicato anche come domiciliatario, si sia costituito in giudizio, esplicando la relativa attività difensiva, poiché in tal caso l'atto deve considerarsi proveniente dal procuratore abilitato al patrocinio dinanzi al giudice adito.

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