12 Mag Art. 721 — Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.
2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l’azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l’assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
5. Il principio di specialità non opera quando:
- a] lo Stato estero ha consentito all’estensione;
- b] l’estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell’articolo 717, commi 2 e 2-bis;
- c] l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
- a] lo Stato estero ha consentito all’estensione;
- b] l’estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell’articolo 717, commi 2 e 2-bis;
- c] l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 20767/2018
In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce violazione del principio di specialità l’assoggettamento della persona consegnata ad esecuzione della pena, relativa a condanna per fatto per il quale la consegna era stata concessa, già oggetto di indulto, poi revocato per fatti successivi alla consegna, avendo il condannato commesso un nuovo reato nel quinquennio.
Cass. pen. n. 49995/2017
In tema di estradizione dall’estero, il principio di specialità non è violato qualora l’estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l’astratta qualificazione della fattispecie. [In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio di specialità in quanto, a fronte di una richiesta di estradizione in cui si faceva riferimento ed era compiutamente descritta la fattispecie associativa prevista dall’art.74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, nel provvedimento che disponeva l’estradizione – reso dalla Corte Suprema di Giustizia Colombiana – si faceva riferimento al “traffico illecito” di stupefacenti, ed era rilevato come la Convenzione sugli stupefacenti del 1988 espressamente ricomprenda nella nozione di “traffico illecito” anche l’ipotesi associativa].
Cass. pen. n. 47891/2017
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, lett. h], legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea [sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu], attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite dalla Repubblica di Romania in merito alle condizioni di detenzione del soggetto richiesto in consegna in quanto: non individuavano con certezza l’istituto di detenzione, né il relativo regime, prospettando l’alternativa tra quello aperto ed il semi-aperto; con riferimento a quest’ultimo regime detentivo, non indicavano con precisione gli orari per lo svolgimento delle attività all’esterno delle celle; indicavano, in entrambi i casi, uno spazio minimo individuale di due metri quadrati, comprensivi del letto e del mobilio, senza indicare quale fosse lo spazio riservato negli altri casi, né il periodo di detenzione da trascorrere in siffatto regime che, se di breve durata, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo nella causa Mursic c. Croazia, poteva essere idoneo a compensare il deficit di spazio minimo individuale].
Cass. pen. n. 43136/2017
In tema di mandato d’arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in relazione ad un M.A.E. processuale al quale non sia stata allegata la traduzione in lingua italiana della sentenza non definitiva di condanna a pena detentiva, posta a fondamento della richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l’adozione della decisione. [In motivazione la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 8, par.1, lett. c], della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, è irrilevante la circostanza della impugnabilità della sentenza nei casi in cui la stessa sia dotata di forza esecutiva].
Cass. pen. n. 26877/2017
In tema di mandato d’arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto, implica una valutazione di opportunità che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 L. n. 69 del 2005 [ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione], ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione. [Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d’appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente].
Cass. pen. n. 22250/2017
In presenza di un mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di una decisione pronunciata “in absentia”, non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all’art. 18, comma primo, lett. g], della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell’art. 19, comma primo, lett. a], n. 4, della medesima legge, come modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l’interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. [In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera “ab extrinseco”, ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna].
Cass. pen. n. 22249/2017
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. [Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall’Autorità Giudiziaria belga in relazione ad una condanna per i reati di falso, uso di atti falsi, truffa e abuso di fiducia, in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all’assenza del requisito della doppia incriminazione rilevando che, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, le condotte concretamente ascritte al ricorrente integravano gli estremi della truffa e, dunque, non erano esenti da pena secondo la legge nazionale].
In presenza di un mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di una decisione pronunciata “in absentia”, non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all’art. 18, lett. g], della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell’art. 19, comma primo, lett. a], n. 4, della legge citata, come modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l’interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. [In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera “ab extrinseco”, ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna].
Cass. pen. n. 19025/2017
L’omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall’art. 6, comma settimo, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l’illegittimità per violazione del diritto di difesa dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell’arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l’interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto. [Fattispecie in cui l’interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello].
Cass. pen. n. 17592/2017
In tema di mandato di arresto europeo, l’inosservanza da parte della polizia giudiziaria, incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla corte di appello, del dovere di informare l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis, l. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall’art. 4, comma primo, lett. h], d. lgs. 15 settembre 2016, n. 184, non determina alcuna invalidità o inefficacia dell’atto di arresto nè della sentenza che dispone la consegna dell’interessato.
Cass. pen. n. 4457/2017
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall’art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l’assenso dello Stato estero; ne consegue che in sede di esecuzione è consentito al giudice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, ma non è, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione.
Cass. pen. n. 47253/2016
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità “attenuata”, per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per “fatti anteriori e diversi” a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione – in assenza di altre eccezioni al principio di specialità – attivare la prescritta procedura per ottenere l’assenso dallo Stato di esecuzione.
Cass. pen. n. 3706/2016
In tema di estradizione dall’estero, la violazione del principio di specialità, formulato dalla Stato richiesto ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1998, configura una condizione di procedibilità dell’azione penale per tutti i fatti commessi anteriormente all’estradizione e per i quali la stessa non sia stata richiesta.
Cass. pen. n. 14880/2015
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall’art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d’arresto europeo [sia “processuale” che “esecutivo”] per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. [Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall’autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l’esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione].
Cass. pen. n. 12514/2015
In tema di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l’interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. [Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso].
Cass. pen. n. 10473/2015
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l’inequivoca certezza del consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione è ravvisabile nel comportamento dell’estradato che abbia richiesto l’applicazione di pena concordata per tale reato, implicando tale manifestazione di volontà una rinuncia a far valere in giudizio la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale.
Cass. pen. n. 8580/2015
In tema di estradizione dall’estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall’interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo.
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata alla esecuzione di pena in deroga al principio di specialità deve essere espresso,formale ed inequivoco e non può essere dedotto in via interpretativa da manifestazioni di volontà tendenti ad altri fini, ovvero dirette a conseguire effetti favorevoli di altra natura che, in quanto tali, non sono idonei a rivelare tale intenzione. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva interpretato la richiesta di beneficiare del condono quale manifestazione del consenso all’assoggettamento alla pena per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione].
Cass. pen. n. 52054/2014
Il regime di detenzione differenziato previsto dall’art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, anche dopo la modifica normativa ad opera della legge 15 luglio 2009 n. 94, ha conservato la sua natura di istituto caratterizzato da finalità preventive, e non si è trasformato in una “pena differenziata”. [In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse violato il principio di specialità l’applicazione del regime detentivo differenziato nei confronti di persona consegnata dall’autorità estera in esecuzione di mandato di arresto europeo nel quale era stato omesso ogni riferimento alla disciplina di cui all’art. 41 bis cit.].
Non viola il principio di specialità previsto dall’art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall’art. 721 c.p.p., l’applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., con riferimento al fatto per il quale è stata effettuata la consegna, poiché questa disciplina riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena da scontare per il reato in relazione al quale l’estradizione è stata chiesta e concessa e, pertanto, costituisce solamente un particolare regime carcerario, le cui caratteristiche non sono state ritenute inumane dalla Corte Costituzionale e, per larga parte, rientrano nella discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie di ogni paese. [Principio affermato con riguardo al trattamento applicato a detenuto consegnato alle autorità italiane in esecuzione di mandato di arresto europeo].
Cass. pen. n. 40014/2009
Un tema di estradizione, l’eventuale violazione del principio di specialità che si assuma essersi verificata nel corso del processo di cognizione, non è deducibile in fase esecutiva.
Cass. pen. n. 24066/2009
La concessione dell’estradizione, sul presupposto dell’irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l’ergastolo da uno Stato [nella specie: la Spagna] che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione. [Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l’estradato era stato condannato all’ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l’effettiva carcerazione non poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell’inapplicabilità dell’indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell’ergastolo].
Cass. pen. n. 45474/2008
Una volta che sia stata concessa l’estradizione per l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva [nella specie colonia agricola], è del tutto irrilevante, ai fini della persistente osservanza del principio di specialità, la sua trasformazione, in seguito a violazioni poste in essere dal condannato e sulla base di norme del nostro ordinamento, nella più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro.
Cass. pen. n. 44858/2008
Costituisce violazione del principio di specialità dell’estradizione l’inclusione, nel cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una sentenza di condanna pronunciata all’estero e riconosciuta in Italia, in assenza di un procedimento di estradizione, necessario anche in fase esecutiva.
Cass. pen. n. 11971/2008
In tema di estradizione dall’estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. [In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non determina l’inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell’irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa].
In tema di rapporti di estradizione tra Italia e Stati Uniti d’America regolati dal Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, la rinuncia alla garanzia del principio di specialità espressa nel giudizio di cognizione dalla persona estradata, sia nel territorio dello Stato di rifugio sia davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, rende definitivamente inoperante il principio stesso. [La Corte ha altresì precisato che la rinuncia all’estradizione suppletiva è irrevocabile, salvo che intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento in cui essa venne manifestata].
Cass. pen. n. 10281/2008
In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall’art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicchè la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna. [La S.C. ha altresì ritenuto la non riferibilità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall’art. 721 c.p.p.].
Cass. pen. n. 25624/2006
In tema di estradizione dall’estero, il principio di specialità previsto dall’art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita l’applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all’estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa.
Cass. pen. n. 9145/2006
In tema di estradizione, costituisce violazione del principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p. l’inclusione nel cumulo della pena, relativo a diverse condanne, della pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l’estradizione è stata richiesta, quando tale pena non sia concretamente eseguibile, come nel caso in cui per una condanna penda ancora la procedura di estradizione suppletiva, a nulla rilevando il fatto che la richiesta di cumulo — nella specie, motivata con l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva — provenga dall’interessato.
Cass. pen. n. 8831/2006
Il principio di specialità previsto dall’art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell’esercizio dell’azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinchè si configuri la condizione di procedibilità per la quale è impedito l’esercizio dell’azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all’estradizione e per i quali l’estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l’azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi [e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado] prima dell’arresto dell’imputato all’estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 c.p.p. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l’estradizione suppletiva.
Cass. pen. n. 4691/2006
Il principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p. e all’art. 14 della Convenzione europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l’estradizione sia stata concessa, una volta che l’estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Cass. pen. n. 19900/2004
Il principio di specialità previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall’art. 721 c.p.p. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l’esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.
Cass. pen. n. 45276/2003
In tema di estradizione dall’estero il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per fatto anteriore alla consegna diverso da quello per cui l’estradizione è stata concessa, trova applicazione per quei reati in ordine ai quali sia stata avanzata la relativa richiesta e non per quelli in relazione ai quali la procedura non sia stata mai attivata. [Fattispecie nella quale per il fatto oggetto di giudizio lo Stato italiano non aveva mai presentato domanda di estradizione dell’imputato al Governo dello Stato estero – nella specie, gli Stati Uniti d’America – che ne aveva la fisica disponibilità, limitandosi a chiederne, e ottenerne, la partecipazione al dibattimento in videoconferenza internazionale, non assimilabile a una forma indiretta e surrettizia di estradizione attuata mediante consegna «virtuale.
Cass. pen. n. 2876/2003
In tema di estradizione dall’estero, il principio di specialità previsto dall’art. 14 della Convenzione Europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita la applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all’estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa.
Cass. pen. n. 1379/2003
È esclusa l’operatività delle norme che disciplinano l’estradizione, e quindi anche del principio di specialità, in tema di misure di prevenzione, le quali sono applicabili in base a un giudizio di pericolosità attuale del soggetto e sono finalizzate non all’irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica.
Cass. pen. n. 15093/2002
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità non vieta che si proceda per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione, se, al proposito, vi è stato consenso dell’interessato, che può desumersi anche dal comportamento univoco e concludente dello stesso. [Fattispecie in cui il predetto consenso è stato desunto tanto dal fatto che l’imputato non aveva sollevato eccezioni al momento di comparire innanzi al giudice, quanto dal fatto che lo stesso aveva rinunziato a far valere in appello il relativo gravame].
Cass. pen. n. 12514/2002
Il principio di specialità stabilito dalla Convenzione europea di estradizione non inibisce di procedere, in forza di sentenza ancora ineseguibile perché non coperta da estradizione, alla revoca di un beneficio [nella specie condono D.P.R. 394 del 1990], poiché detta revoca non determina l’esecuzione, nemmeno parziale, della condanna non investita da estradizione, ma incide unicamente sull’esecuzione della pena per la quale il soggetto è stato ritualmente estradato in Italia, con la conseguenza che egli sarà sottoposto ad espiazione unicamente in forza del titolo oggetto del provvedimento estradizionale, sia pure per effetto, automaticamente determinato ex lege, di altra sentenza irrevocabile di condanna allo stato non ancora coperta da estradizione.
Cass. pen. n. 11176/2002
In tema di estradizione, l’art. 15 del trattato italo-canadese sottoscritto il 6 maggio 1981 e ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell’interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità — tali configurandosi, invece, solo il consenso dello Stato richiesto ed il mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente da parte dell’estradato, entro 45 giorni dal suo definitivo rilascio — né la suddetta ipotesi è prevista da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ovvero dalla disciplina suppletiva dell’art. 721 c.p.p. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inefficace, come deroga al principio di specialità, la rinuncia preventiva e generalizzata dell’estradando ad avvalersi delle garanzie giurisdizionali previste dalla legge interna per il procedimento estradizionale nello Stato richiesto].
Cass. pen. n. 3835/2000
Poiché il principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p. non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione, ma vi pone solo delle limitazioni, esso, se comporta la non eseguibilità di pene inflitte per fatti diversi da quelli in relazione ai quali l’estradizione è stata concessa, non incide sull’applicabilità delle norme processuali attributive della competenza. Ne consegue che in caso di pluralità di condanne, giudice dell’esecuzione competente è sempre quello che pronunciò l’ultima di esse, a nulla rilevando che si tratti di provvedimento non suscettibile di essere incluso nel cumulo, perché non eseguibile, siccome non assistito da provvedimento di estradizione.
Cass. pen. n. 3417/1999
Il principio in forza del quale, allorché concorrono più pene, alcune delle quali ineseguibili per mancata concessione dell’estradizione, l’indulto eventualmente spettante al condannato deve applicarsi nella misura consentita soltanto alle pene suscettibili di immediata esecuzione non estende la sua portata fino a travolgere l’efficacia di pronunce applicative di provvedimenti di clemenza adottate dal giudice italiano prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria straniera, le cui decisioni non possono avere, in tale ambito, alcuna valenza nell’ordinamento giuridico nazionale, né, a maggior ragione, determinare una sorta di fungibilità degli indulti non prevista da alcuna norma di legge.
Cass. pen. n. 4750/1998
La consegna di un soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta e che contro di lui intende procedere penalmente, allo stesso modo dell’espulsione, costituisce atto di portata più ampia rispetto a quello dell’estradizione perché tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, di non avere più ragione per proteggere tale soggetto. Pertanto, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad indagato consegnato allo Stato italiano in assenza di espletamento della procedura di estradizione, non può farsi questione di violazione del principio di specialità il quale diviene inapplicabile. [Fattispecie relativa alla consegna all’Italia, a seguito di espulsione, di cittadino italiano da parte delle autorità della Repubblica dominicana, sul cui territorio il predetto era stato arrestato].
Cass. pen. n. 998/1998
Il rispetto del principio di specialità — che ai sensi dell’art. 721 c.p.p. e dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con legge 30 gennaio 1963, n. 300 comporta, sostanzialmente, un temporaneo difetto di giurisdizione scaturente dall’obbligo di non assoggettare a misura restrittiva della libertà personale la persona estradata per un fatto diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa — riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna dell’estradato. Ne consegue, in ipotesi di reato permanente, che, se il suddetto principio impedisce che l’interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. [Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nella quale la Corte ha confermato l’ordinanza del tribunale de libertate che aveva ritenuto la legittimità dell’ordinanza impositiva della custodia cautelare per la parte della condotta successiva al momento della consegna dell’estradato].
Cass. pen. n. 3876/1996
Non costituisce violazione del principio di specialità dell’estradizione l’assoggettamento dell’estradato ad esecuzione di parte della pena relativa a condanna per fatto incluso tra quelli per cui l’estradizione è stata concessa, in conseguenza di revoca di beneficio condizionalmente applicato, ma revocato dopo la consegna per fatto risolutivo successivo [nella specie, il riconoscimento della sentenza di condanna straniera chiesto dallo stesso estradato]. E invero, l’esecuzione di parte della pena a cui si riferisce la revoca del beneficio deve ritenersi compresa nella pena complessiva inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione, a nulla rilevando che la sua concreta espiazione, inizialmente solo potenziale, sia legata alle vicende relative al beneficio applicato e al successivo intervento di una causa risolutiva del beneficio medesimo, secondo la legge nazionale dello Stato consegnatario.
Cass. pen. n. 4095/1995
Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con L. 30 gennaio 1963 n. 300, «il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare ad un’altra Parte o ad un terzo Stato la persona che le sia stata consegnata e che sia ricercata dall’altra Parte o dal terzo Stato per dei reati precedenti alla consegna». Tale disposizione contempla una particolare ipotesi di applicazione del principio di specialità, in base al quale è, tra l’altro, ineseguibile una pena relativa a condanna per reati commessi dall’interessato anteriormente al provvedimento di estradizione e per i quali lo Stato richiesto non ha concesso l’estradizione. Detto effetto preclusivo all’esecuzione delle pene concernenti reati non compresi nella concessa estradizione opera sia quando lo Stato richiesto abbia direttamente consegnato a quello richiedente il soggetto interessato, sia nell’ipotesi di riestradizione di quest’ultimo da altro Stato, verso cui in precedenza era stato estradato da quello antecedentemente richiesto, il quale aveva posto specifiche limitazioni in ordine ai reati per i quali era consentita la riestradizione, a nulla rilevando che tali limitazioni non fossero state, poi, rispettate, dallo Stato autore della riestradizione. [Nella specie — relativa ad estradizione richiesta dall’Italia alla Francia ed esclusa da questa, in ordine a certi reati, all’atto della consegna alla Repubblica federale elvetica della persona da riestradare successivamente verso l’Italia — poiché la Repubblica elvetica non aveva posto limitazioni, nell’atto di riestradizione, il P.M. aveva inserito nel cumulo anche le pene per i reati in relazione ai quali la Francia non aveva concesso l’estradizione e il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza della persona interessata diretta a far espungere dal cumulo quelle pene. La S.C. nell’enunciare il principio di cui in massima, ha annullato per violazione di legge il provvedimento del giudice della esecuzione].
Cass. pen. n. 3384/1995
L’art. 14, comma 2 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, nel prevedere che, in deroga al principio di specialità, possa in ogni caso darsi luogo a procedimento contumaciale, «in vista … di una interruzione della prescrizione», non pone affatto come condizione ulteriore quella costituita dalla imminenza del maturarsi della prescrizione stessa, ma indica come finalità atta a legittimare il suddetto procedimento la creazione del fatto interruttivo in sé; il che agevolmente si spiega considerando che vi è sempre un interesse di giustizia a procrastinare il più possibile il termine finale della prescrizione.
Cass. pen. n. 2526/1994
Il principio di specialità dettato dall’art. 721 c.p.p. subordina l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale dell’indagato estradato all’esistenza di due titoli, entrambi necessari e imprescindibili, l’ordinanza del giudice emessa a norma degli artt. 273 ss. c.p.p. e la dichiarazione di consenso dello Stato estero espressa in relazione allo specifico reato per il quale la misura è disposta. La mancanza del secondo elemento rende l’ordinanza emessa titolo imperfetto e non eseguibile. Ne consegue che è legittimo il provvedimento del tribunale del riesame che sospende l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare sino all’arrivo del parere favorevole dello Stato estero all’accoglimento dell’estradizione. [Alla stregua del principio suesposto, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente che lamentava il mancato annullamento del titolo custodiale, sul rilievo dell’improcedibilità dell’azione penale e dell’illegittimità della sospensione, non prevista da alcuna norma di legge].
Cass. pen. n. 1784/1994
L’art. 721 c.p.p. stabilisce il divieto di restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per i quali l’estradizione sia stata concessa, con esclusivo riferimento all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza. Il principio di specialità, pertanto, non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non è finalizzato all’irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto.
Cass. pen. n. 3835/1993
Costituisce violazione del principio di specialità dell’estradizione l’inclusione, nel cumulo, di una pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l’estradizione venne richiesta, in quanto tale pena non è eseguibile, salvo che non vi sia stato consenso dello Stato estero o che l’estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto ritorno.
Cass. pen. n. 1507/1993
Il principio di specialità di cui all’art. 14 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall’evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell’estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell’imputato e, quindi, anche dall’esecuzione di un’eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un’estradizione suppletiva.
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