Art. 717 – Codice di procedura penale – Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

1. Quando e stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede, all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte d'appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41732/2006

In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, c.p.p., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

Cass. pen. n. 4375/2000

Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell'art. 701, secondo comma, c.p.p., dall'estradando nell'ambito delle formalità prescritte dall'art. 717 c.p.p. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall'art. 141 bis c.p.p.

Cass. pen. n. 6276/1996

Avverso il provvedimento della corte d'appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge. Detto vizio inerisce alla legittimità di tale provvedimento e non riguarda le incombenze successive alla sua emanazione ed esecuzione, di cui è cenno nell'art. 717 c.p.p. e la cui eventuale omissione va fatta valere innanzi alla corte d'appello in sede di richiesta di revoca della misura eseguita. (Fattispecie relativa all'omessa identificazione dell'arrestato, alla mancata richiesta del suo consenso all'estradizione e al mancato invito alla nomina di un difensore).