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Art. 717 — Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

Art. 717 — Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

1. Quando e stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede, all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

2-bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41732/2006

In tema di estradizione, l’inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall’art. 717, comma primo, c.p.p., entro cui deve avvenire l’audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l’inefficacia della misura nell’ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

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Cass. pen. n. 4375/2000

Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell’art. 701, secondo comma, c.p.p., dall’estradando nell’ambito delle formalità prescritte dall’art. 717 c.p.p. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall’art. 141 bis c.p.p.

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Cass. pen. n. 6276/1996

Avverso il provvedimento della corte d’appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge. Detto vizio inerisce alla legittimità di tale provvedimento e non riguarda le incombenze successive alla sua emanazione ed esecuzione, di cui è cenno nell’art. 717 c.p.p. e la cui eventuale omissione va fatta valere innanzi alla corte d’appello in sede di richiesta di revoca della misura eseguita. [Fattispecie relativa all’omessa identificazione dell’arrestato, alla mancata richiesta del suo consenso all’estradizione e al mancato invito alla nomina di un difensore].

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