14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6276 del 22 giugno 1996
Testo massima n. 1
Avverso il provvedimento della corte d’appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge. Detto vizio inerisce alla legittimità di tale provvedimento e non riguarda le incombenze successive alla sua emanazione ed esecuzione, di cui è cenno nell’art. 717 c.p.p. e la cui eventuale omissione va fatta valere innanzi alla corte d’appello in sede di richiesta di revoca della misura eseguita. [ Fattispecie relativa all’omessa identificazione dell’arrestato, alla mancata richiesta del suo consenso all’estradizione e al mancato invito alla nomina di un difensore ].
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Testo massima n. 2
In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di «insufficiente motivazione», soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio criminoso contestato, mentre è evidente che l’omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche e non comporta, quindi, un obbligo di contestazione da parte del P.M. quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto eventualmente anche ad altri provvedimenti, risulti chiaramente in tutti i suoi termini il «fatto» per il quale il giudizio è stato disposto. [ Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione a giudizio – in cui non risultavano espressamente indicati la data ed il luogo del commesso reato – osservando che nel decreto stesso si faceva espresso richiamo al precedente decreto penale di condanna e che il fatto veniva contestato all’imputato quale esercente di un pubblico esercizio di cui risultava precisata la relativa denominazione: cosicché, tenuto conto del complesso delle informazioni portate a conoscenza dell’imputato, doveva escludersi la insufficienza della contestazione, non potendo sorgere dubbio almeno sull’episodio oggetto della imputazione ].
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