14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47253 del 10 novembre 2016
Testo massima n. 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità “attenuata”, per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per “fatti anteriori e diversi” a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione – in assenza di altre eccezioni al principio di specialità – attivare la prescritta procedura per ottenere l’assenso dallo Stato di esecuzione.
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