14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1784 del 17 giugno 1994
Testo massima n. 1
L’art. 721 c.p.p. stabilisce il divieto di restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per i quali l’estradizione sia stata concessa, con esclusivo riferimento all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza. Il principio di specialità, pertanto, non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non è finalizzato all’irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto.
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