Cass. pen. n. 45276 del 24 novembre 2003
Testo massima n. 1
Il giudizio celebrato in contumacia nei confronti di imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta dalla competente autorità straniera, non essendone consentita l'estradizione, né la consegna temporanea all'Italia, è affetto da nullità assoluta e non sanabile neanche per effetto del consenso successivamente prestato dal medesimo imputato a partecipare al giudizio di appello in videoconferenza internazionale, che non può essere inteso come equipollente a una tacita rinuncia alla precedente richiesta di partecipazione personale, dovendo la rinuncia stessa risultare in modo espresso o almeno non equivoco per facta concludentia.
Testo massima n. 2
Il magistrato applicato, a norma dell'art. 110, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e succ. mod. (c.d. ordinamento giudiziario), alla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, è da considerare incardinato, a tutti gli effetti di legge, per l'intera durata dell'applicazione, in detto ufficio e pertanto, a differenza di quello che abbia solo preso parte al giudizio di appello ai sensi dell'art. 570, comma 3, c.p.p., è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, a nulla rilevando l'eventuale inosservanza - in quanto sprovvista di grado, a nulla rilevando l'eventuale inosservanza - in quanto sprovvista di sanzione processuale - dei criteri di organizzazione dell'ufficio come stabiliti dalla tabella approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura (nella specie, con riferimento all'attribuzione del compito di redigere i motivi di impugnazione delle sentenze di appello).
Testo massima n. 3
Il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna in appello dell'imputato prosciolto in primo grado con la formula ampiamente liberatoria «per non aver commesso il fatto» può essere proposto anche per violazioni di legge non dedotte, perché non deducibili per carenza di interesse all'impugnazione, in appello.
Testo massima n. 4
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
Testo massima n. 5
In tema di estradizione dall'estero il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per fatto anteriore alla consegna diverso da quello per cui l'estradizione è stata concessa, trova applicazione per quei reati in ordine ai quali sia stata avanzata la relativa richiesta e non per quelli in relazione ai quali la procedura non sia stata mai attivata. (Fattispecie nella quale per il fatto oggetto di giudizio lo Stato italiano non aveva mai presentato domanda di estradizione dell'imputato al Governo dello Stato estero - nella specie, gli Stati Uniti d'America - che ne aveva la fisica disponibilità, limitandosi a chiederne, e ottenerne, la partecipazione al dibattimento in videoconferenza internazionale, non assimilabile a una forma indiretta e surrettizia di estradizione attuata mediante consegna «virtuale.