14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11176 del 18 marzo 2002
Testo massima n. 1
In tema di estradizione, l’art. 15 del trattato italo-canadese sottoscritto il 6 maggio 1981 e ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell’interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità — tali configurandosi, invece, solo il consenso dello Stato richiesto ed il mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente da parte dell’estradato, entro 45 giorni dal suo definitivo rilascio — né la suddetta ipotesi è prevista da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ovvero dalla disciplina suppletiva dell’art. 721 c.p.p. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inefficace, come deroga al principio di specialità, la rinuncia preventiva e generalizzata dell’estradando ad avvalersi delle garanzie giurisdizionali previste dalla legge interna per il procedimento estradizionale nello Stato richiesto ].
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