14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1379 del 14 gennaio 2003
Posted at 15:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
È esclusa l’operatività delle norme che disciplinano l’estradizione, e quindi anche del principio di specialità, in tema di misure di prevenzione, le quali sono applicabili in base a un giudizio di pericolosità attuale del soggetto e sono finalizzate non all’irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]