14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17592 del 6 aprile 2017
Testo massima n. 1
In tema di mandato di arresto europeo, l’inosservanza da parte della polizia giudiziaria, incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla corte di appello, del dovere di informare l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis, l. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall’art. 4, comma primo, lett. h ], d. lgs. 15 settembre 2016, n. 184, non determina alcuna invalidità o inefficacia dell’atto di arresto nè della sentenza che dispone la consegna dell’interessato.
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