14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8580 del 26 febbraio 2015
Testo massima n. 1
In tema di estradizione dall’estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall’interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo.
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Testo massima n. 2
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata alla esecuzione di pena in deroga al principio di specialità deve essere espresso,formale ed inequivoco e non può essere dedotto in via interpretativa da manifestazioni di volontà tendenti ad altri fini, ovvero dirette a conseguire effetti favorevoli di altra natura che, in quanto tali, non sono idonei a rivelare tale intenzione. [ In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva interpretato la richiesta di beneficiare del condono quale manifestazione del consenso all’assoggettamento alla pena per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione ].
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