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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26877 del 29 maggio 2017

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26877 del 29 maggio 2017

Testo massima n. 1

In tema di mandato d’arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto, implica una valutazione di opportunità che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 L. n. 69 del 2005 [ ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione ], ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione. [ Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d’appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente ].

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