14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2526 del 23 agosto 1994
Testo massima n. 1
Il principio di specialità dettato dall’art. 721 c.p.p. subordina l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale dell’indagato estradato all’esistenza di due titoli, entrambi necessari e imprescindibili, l’ordinanza del giudice emessa a norma degli artt. 273 ss. c.p.p. e la dichiarazione di consenso dello Stato estero espressa in relazione allo specifico reato per il quale la misura è disposta. La mancanza del secondo elemento rende l’ordinanza emessa titolo imperfetto e non eseguibile. Ne consegue che è legittimo il provvedimento del tribunale del riesame che sospende l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare sino all’arrivo del parere favorevole dello Stato estero all’accoglimento dell’estradizione. [ Alla stregua del principio suesposto, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente che lamentava il mancato annullamento del titolo custodiale, sul rilievo dell’improcedibilità dell’azione penale e dell’illegittimità della sospensione, non prevista da alcuna norma di legge ].
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