17 Mar Articolo 739 Codice di procedura civile — Reclami delle parti
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio . Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti [ c.c. 84, 288 3, 314–325 ].
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo [ 747 3, 749 3, 750 3, 779 3 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 12972/2018
L’art. 739 c.p.c., secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se pronunciato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione, non deroga alla regola generale dettata dall’art. 326 c.p.c., con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i decreti pronunciati in camera di consiglio, decorre dalla notificazione del provvedimento. A tal riguardo occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine ordinario di cui all’art. 327 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l’eccezione avanzata da un fallimento, tesa a far constare la tardività del ricorso per cassazione, sul presupposto che il termine di proposizione decorresse dalla comunicazione di cancelleria del decreto di rigetto del reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da un istituto di credito, avverso il decreto di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla procedura concorsuale, ex art. 67, comma 2, l. fall., in relazione a rimesse bancarie eseguite su conto corrente intrattenuto dalla società fallita).
Cass. civ. n. 22314/2017
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere – tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante – il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c. .
Cass. civ. n. 5493/2012
In tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui ommissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli; pertanto, va esclusa l’improcedibilità del reclamo, proposto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, dovendo essere disposta la rinnovazione della notifica e fissato un nuovo termine.
Cass. civ. n. 4616/2012
In tema di amministrazione della cosa comune, il decreto emesso ai sensi dell’art. 1105, quarto comma, c.c. ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, che, essendo suscettibile di revoca e modifica ex art. 742 c.p.c., è privo del carattere di definitività e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., a meno che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, il giudice di merito, atteso il disaccordo tra i comunisti, aveva nominato un amministratore affinchè procurasse la condanna del locatario a rimuovere le opere abusive eseguite sugli immobili comuni; in applicazione dell’enunciato principio, la S.C., negando la consistenza di diritto soggettivo all’interesse di alcuni comunisti di ottenere la sanatoria degli illeciti edilizi, ne ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Cass. civ. n. 2757/2012
Anche nel procedimento camerale previsto dall’art. 2192 c.c., nel quale il tribunale provvede su reclamo avverso il decreto emesso dal giudice del registro, è legittima – benché esso sia destinato a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali – la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate e tale condanna ben può fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive.
Cass. civ. n. 22153/2010
È reclamabile davanti alla corte d’appello il decreto emesso dal tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 13 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499, che abbia provveduto sul ricorso per il rilascio del certificato di eredità e legato nel sistema tavolare di pubblicità immobiliare sia perché, in base alle regole generali e dopo la novella di cui al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, sulle impugnazioni dei decreti camerali del tribunale in composizione monocratica deve pronunciarsi la Corte d’appello, sia in virtù dell’art. 739 c.p.c. richiamato dall’art. 23 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499; non potendo pervenirsi a diversa conclusione mediante il richiamo all’art. 126 del citato r.d. n. 499 del 1929, norma che riguarda il reclamo davanti al Tribunale collegiale avverso i decreti tavolari aventi ad oggetto il regolamento secondo legge dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, i quali sono atti aventi contenuto, natura, finalità e presupposti del tutto diversi dal certificato di eredità.
Cass. civ. n. 11503/2010
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e s. c.p.c.; per la relativa liquidazione si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l’applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione.
Cass. civ. n. 22238/2009
Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata.
Cass. civ. n. 14091/2009
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d’appello, in esito all’interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).
Cass. civ. n. 12983/2009
Nei procedimenti camerali indicati nell’art. 38 disp. att. c.c., tra i quali rientra quello disciplinato dall’art. 262 c.c., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell’atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell’osservanza del termine perentorio previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l’omissione della notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza essere sanate, in applicazione dell’art. 162, primo comma, c.p.c., mediante l’ordine di rinnovazione emesso dal giudice.
Cass. civ. n. 284/2009
In tema di procedimento camerale di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. att. cod. civ., in materia di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, nell’ipotesi di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l’istanza ed il decreto di fissazione dell’udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all’impugnativa.
Cass. civ. n. 2937/2008
Il reclamo contro i provvedimenti resi dal giudice tutelare (nella specie, rimozione dalla carica di tutore) va proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’Appello, in conformità alla regola generale sul reclamo dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 669 terdecies c.p.c.
Cass. civ. n. 2756/2008
Il decreto emesso dalla Corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 739 c.p.c. e, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, bensì allo scopo esclusivo di tutelare l’interesse del minore, neppure col ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività; né assume alcun rilievo il fatto che col ricorso sia stata denunciata anche la violazione di una norma sulla competenza, poiché la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.
Cass. civ. n. 19094/2007
Il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d’Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale non è stato modificato dall’introduzione nell’ordinamento processualistico dell’art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 15151/2005
Il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., avverso il decreto emesso dal tribunale sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ex D.Lgs. n. 286 del 1998, non postula la specifica articolazione dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., il quale contiene un espresso richiamo alla necessità della allegazione dei fatti e della specificazione delle censure, in coerenza con la natura del provvedimento impugnato, e con la ritualità del procedimento introdotto con l’atto di appello, laddove nel reclamo l’effetto devolutivo è assicurato attraverso la semplice deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato, in un quadro di informalità e speditezza del rito. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato il decreto della corte di appello che aveva accolto il reclamo del Ministero dell’interno avverso il provvedimento del tribunale di accoglimento del ricorso di una cittadina extracomunitaria contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dopo aver contratto matrimonio con un cittadino italiano, ritenendo legittimo, nell’ambito del rito ex art. 739 c.p.c., il mero richiamo, nel gravame, ad una relazione della Polizia di Stato, allegata al gravame stesso, e condivisa dall’amministrazione reclamante.)
Cass. civ. n. 2539/2005
Il decreto pronunciato dal tribunale sul ricorso dello straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari è impugnabile con il reclamo alla corte di appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. (richiamato, con l’intera disciplina del rito camerale, dall’art. 30, comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 19989, n. 286) e non con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 209/2005
In tema di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero extracomunitario per i propri familiari, la circostanza che il visto di ingresso, che deve essere rilasciato dall’Autorità consolare una volta che la Questura, cui la domanda viene presentata, rilasci il nulla osta condizionato, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, non si configuri come esercizio di poteste discrezionale, non essendo consentita una valutazione di opportunità del rilascio stesso, non incide sulla possibilità che, all’esito delle verifiche demandate a tale autorità, il visto venga negato, per difetto del requisito della «vivenza a carico» La natura non discrezionale del provvedimento di diniego può peraltro rilevare al fine di configurare la posizione soggettiva del richiedente in termini di diritto soggettivo, ma non anche ad escludere la legittimazione dell’Autorità consolare, e per essa del Ministero degli affari esteri, una volta che il diniego del visto venga impugnato dinnanzi al giudice ordinario, a resistere nel relativo procedimento camerale e a proporre eventualmente reclamo avverso il decreto che accolga il ricorso e imponga il rilascio del visto. (Nella specie, il decreto impugnato, cassato dalla Corte di cassazione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero degli affari esteri sulla base del rilievo che, essendo il rilascio del visto di ingresso un atto assolutamente vincolato e difettando quindi una potestà discrezionale dell’autorità consolare, non sussisteva neanche la legittimazione della medesima amministrazione a proporre reclamo avverso il provvedimento giurisdizionale che, riconosciuta la sussistenza dei requisiti già accertati dalla questura, aveva ordinato il rilascio del visto).
Cass. civ. n. 11308/2004
In tema di disciplina degli stranieri, la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell’art. 30, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, la quale risulti fondata sul profilo della mancata convivenza, dopo il matrimonio, con il cittadino italiano, va impugnata davanti al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, che provvede «nei modi di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.», con la conseguenza che il decreto poi emesso dal giudice di primo grado deve essere reclamato, ai sensi dell’art. 739 del codice di rito, davanti alla Corte d’appello, la cui decisione potrà poi impugnarsi in Cassazione, con preclusione per l’impugnativa diretta in sede di legittimità del provvedimento del tribunale.
Cass. civ. n. 122/2004
Il reclamo ai sensi dell’art. 739, primo comma, c.p.c. avverso il decreto del tribunale, in composizione monocratica, emesso su ricorso dello straniero extracomunitario avverso provvedimento dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (nella fattispecie, diniego di visto d’ingresso in Italia) va proposto alla corte di appello, e non al tribunale in composizione collegiale, al quale compete esclusivamente il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare.
Cass. civ. n. 18514/2003
I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazione
ex art. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, con conseguente idoneità al passaggio in giudicato. Ne consegue che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare concernente,
ex art. 371 c.c., il luogo dove i minori devono essere allevati (nonchè, nella fattispecie, il regime degli incontri dei medesimi con i nonni materni, in una situazione di conflittualità tra nonni paterni e materni), non è soggetto a ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost., atteso che non possiede i suddetti caratteri, concernendo provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell’esclusivo interesse dei minori, revocabili e modificabili in ogni tempo e, quindi, non suscettibili di passare in giudicato.
Cass. civ. n. 12223/2003
È reclamabile davanti alla Corte d’appello il decreto emesso dal giudice monocratico di tribunale sul ricorso dell’interessato, proposto ex art. 30, comma sesto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare).
Il giudizio conseguente al ricorso dell’interessato, ex art. 30, comma sesto, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare), investendo la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi, ha natura contenziosa e si svolge, nelle forme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., nel contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione, onde quest’ultima, nella persona del Ministro dell’interno, è legittimata a proporre reclamo avverso il decreto del tribunale.
Cass. civ. n. 8547/2003
Nel rito camerale in appello l’acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della decisione del giudice di appello sulla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore di coniuge separato, fondata sull’allegazione di un fatto nuovo documentato mediante il deposito di documenti in cancelleria oltre il termine all’uopo assegnato dal giudice e senza che, all’udienza, lo stesso giudice avesse in proposito consentito l’esplicarsi del contraddittorio nell’unico modo che lo stato del procedimento consentiva, ossia mediante il rinvio dell’udienza camerale richiesto dalla parte interessata.).
Cass. civ. n. 7259/2003
È inammissibile il reclamo alla Corte di appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., avverso il decreto ex art. 745 c.p.c. con cui il presidente del tribunale ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un atto privato, essendo il reclamo in questione previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra i quali non rientra quello contemplato dall’art. 745 cit., che è di competenza del presidente del tribunale.
Cass. civ. n. 4482/2003
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del decreto è idonea a far decorrere — tanto per il destinatario della notifica che del notificante — il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 739, secondo comma, c.p.c., solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei permini per le impugnazioni posta dall’art. 326, nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall’art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 13772/2002
In tema di decadenza dal diritto di impugnazione dei decreti del tribunale (impugnazione che, secondo il combinato disposto degli artt. 739, 285 c.p.c., va proposta, sotto forma di reclamo, nel termine di «dieci giorni dalla notifica qualora il decreto sia stato pronunciato nei confronti di più parti», notifica che, ai fini della decorrenza del termine predetto, va eseguita «su istanza di parte»), deve ritenersi inammissibile, perché tardivo, il reclamo, presentato oltre i dieci giorni dalla notifica richiesta ed eseguita a cura dell’Avvocatura distrettuale dello Stato quale rappresentante ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il decreto del tribunale di inammissibilità della domanda proposta ex lege n. 117/1988 (in tema di responsabilità dei magistrati), atteso che la notifica del decreto de quo deve ritenersi ritualmente richiesta da soggetto (l’Avvocatura distrettuale dello Stato) a ciò abilitato.
Cass. civ. n. 13052/2002
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, poiché i relativi provvedimenti, sono legittimamente assunti in sede camerale, agli stessi è applicabile la disciplina dell’art. 739, terzo comma, c.p.c., relativa alla non reclamabilità, salvo che la legge disponga altrimenti, dei decreti pronunciati in camera di consiglio dalla Corte d’appello.
Cass. civ. n. 14818/2000
Il provvedimento emesso dal tribunale adito in sede di impugnazione avverso la radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi, pronunciata nei confronti di un iscritto ai sensi degli artt. 7 e 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166 ha natura di decreto, perché il quinto comma di quest’ultimo articolo stabilisce che la decisione sia adottata in camera di consiglio, e l’art. 737 c.p.c. prevede che, salvo diverse disposizioni, tali pronunce assumano la forma del decreto motivato. Ne consegue che nel caso in cui erroneamente il tribunale definisca il giudizio impugnatorio con sentenza, resta fermo il regime giuridico del reclamo al giudice di appello avverso quest’ultima, ed in particolare il termine di dieci giorni per proporlo, ai sensi dell’art. 739, secondo comma, c.p.c., mentre invece il ricorso nel più lungo termine previsto dagli artt. 325 e ss. c.p.c. è ammissibile soltanto se la decisione che conclude il procedimento camerale è, per legge, adottare con sentenza.
Cass. civ. n. 3670/1997
A norma del secondo comma dell’art. 739 c.p.c., nei procedimenti in camera di consiglio svolgentisi nei confronti di più parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo o su istanza di quell’ausiliare; tale disciplina vale anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Ne consegue che, stante l’assenza di una diversa espressa previsione legislativa, la notifica del decreto del tribunale in ordine all’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all’art. 274 c.c., eseguita dal cancelliere del giudice a quo, o su istanza di detto ausiliare, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per il reclamo avverso detto provvedimento.
Cass. civ. n. 6900/1996
Qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status — come avviene, ex art. 5, comma quarto, legge n. 117 del 1988 per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie —, esso deve essere completato con le forme adeguate all’oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente; con la conseguenza che il reclamo avverso provvedimento in camera di consiglio sottoscritto da procuratore esercente extra districtum e da altro abilitato nel distretto ma indicato solo come domiciliatario, se non è seguito dalla costituzione in giudizio di procuratore esercente nel distretto e menzionato nella procura, è affetto da nullità insanabile.
Cass. civ. n. 5629/1996
Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori innanzi al tribunale per i minorenni oppure, in sede di gravame, innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d’appello, a norma dell’art. 38 disp. att. c.c. (come modificato dall’art. 221 della legge 18 maggio 1975, n. 151 e dall’art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184), è soggetto al rito camerale, anziché al rito contenzioso ordinario. Tuttavia, poiché la decisione di merito che pone termine al procedimento è una sentenza (art. 277 c.c.) che, dichiarando la filiazione naturale, incide su diritti soggettivi, creando un vero e proprio «status familiare», i termini per appellare non possono essere quelli di dieci giorni previsti dall’art. 739 secondo comma c.p.c. avverso i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, ma necessariamente quelli propri delle sentenze di rito ordinario, prescritti dagli artt. 325, 326, e 327 c.p.c.; e la forma dell’appello è quella del ricorso e non della citazione, stante la previsione generale di cui all’art. 737 c.p.c., sicché il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Peraltro, ove l’impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, l’atto introduttivo conserva valore, purché il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza vada computato con riferimento al deposito dell’atto notificato nella cancelleria dell’ufficio giudiziario di secondo grado, e non alla data di notifica.
Cass. civ. n. 5519/1996
In materia di procedimento di iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo, disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il provvedimento in camera di consiglio con il quale il tribunale, investito del ricorso contro le deliberazioni della Commissione regionale per l’artigianato, abbia giudicato esclusivamente sulla competenza, senza decidere il merito della causa, avendo natura sostanziale di sentenza, poiché pronuncia in ordine a diritti soggettivi tra più soggetti portatori di interessi contrapposti, può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c. e non anche con reclamo ex art. 739 stesso codice.
Cass. civ. n. 1786/1996
Il procedimento per la modificazione dei provvedimenti della separazione riguardanti i coniugi e la prole, regolato dall’art. 710 c.p.c., nel testo introdotto con la legge n. 331 del 1988, costituisce un procedimento camerale che si conclude con un decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., ancorché erroneamente emesso sotto forma di sentenza, dovendo applicarsi, anche nell’indicata ipotesi, la disciplina dei provvedimenti camerali da adottare con decreto, prevista in via generale dalla legge.
Cass. civ. n. 10833/1995
L’art. 739 c.p.c. — secondo cui, il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se è pronunziato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla sua notificazione — non deroga alla regola generale dettata dall’art. 326 c.p.c. per le impugnazioni in genere; con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio (nella specie, decreto della Corte d’appello che conferma l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità) decorre dalla notificazione del provvedimento.
Cass. civ. n. 869/1994
I provvedimenti del tribunale sull’ammissibilità dell’azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale ex art. 274 c.c. sono reclamabili, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione o, in difetto di questa, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., ancorché trattisi di provvedimenti di natura decisoria che attengono a diritti soggettivi o a status.
Cass. civ. n. 74/1994
Il principio secondo cui, quando — come nel procedimento per l’accertamento della paternità naturale di minori (art. 38 att. c.c.) — la pronuncia conclusiva di un procedimento camerale consiste in una sentenza, l’impugnativa di questa non è soggetta al termine di dieci giorni previsto per i provvedimenti camerali assunti nella forma del decreto, ma soggiace al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di notificazione, di un anno dalla pubblicazione della medesima, riguarda soltanto l’entità del termine applicabile ed il relativo dies a quo, non anche la forma dell’atto con cui l’impugnazione deve essere proposta, che è il ricorso. Tuttavia l’uso della citazione in luogo del ricorso non esclude che all’una possano attribuirsi gli effetti propri dell’altro (in base al principio della conversione dell’atto nullo), a condizione che l’atto introduttivo errato possa considerarsi tempestivo alla stregua delle norme che regolano la tempestività dell’atto corretto, vale a dire a condizione che la citazione risulti depositata in cancelleria entro il termine per impugnare, a nulla rilevando che essa sia stata notificata in tale termine.
Cass. civ. n. 10778/1993
Anche se assoggettati alla disciplina dell’art. 534 e ss. c.p.c., espressamente richiamata dall’art. 733, al quale rinvia l’art. 748 c.p.c., gli atti relativi alla vendita dei beni ereditari, avendo solo funzione attuativa del provvedimento di autorizzazione del giudice e di liquidazione, quindi, del patrimonio ereditario, non possono essere considerati (atti) esecutivi, perché in alcun modo possono ricondursi ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore precedente, e possono essere, pertanto, oggetto non della opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. ma, se si tratta di provvedimenti pronunciati dal giudice che ha autorizzato la vendita per la soluzione delle questioni sorte nel corso di questa, del reclamo previsto dall’art. 739 dello stesso codice (nella specie, si trattava del decreto con il quale il tribunale, provvedendo su una richiesta di istruzioni del notaio incaricato della vendita, aveva dichiarato inammissibile l’offerta di aumento di sesto presentata, dopo l’aggiudicazione, da una delle parti che avevano partecipato all’asta).
Cass. civ. n. 10737/1993
Non è impugnabile con reclamo al presidente della corte di appello il provvedimento con il quale il presidente del tribunale rigetti la istanza di cancellazione del debitore cambiario protestato dallo elenco dei protesti, ai sensi dell’art. 3 L. n. 77 del 1955 (come modificato dall’art. 12 della L. n. 349 del 1973), perché il legislatore non ne ha previsti esplicitamente l’impugnabilità e non essendo esperibile, rispetto a detto provvedimento adottato da un organo giudiziario monocratico, il rimedio previsto dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c. per i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 3127/1993
Il decreto, con cui il tribunale dispone l’ispezione dell’amministrazione di una società, è suscettibile di reclamo alla corte di appello a norma degli artt. 739 e 742 bis c.p.c., sia perché l’art. 2409 c.c. non pone alcuna distinzione tra i provvedimenti istruttori e quelli conclusivi della procedura – da adottarsi tutti in forma di decreto a norma dell’art. 103 disp. att. c.c. -, sia perché l’ordine d’ispezione ha un carattere cautelare particolarmente incisivo sulla vita della società, non riducibile ai poteri esercitabili nell’ambito di una consulenza tecnica d’ufficio e tale da giustificarne l’immediata impugnabilità.
Cass. civ. n. 1370/1992
Nel procedimento camerale, promosso con reclamo avverso il decreto reso dal tribunale in tema d’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale (art. 274 secondo comma c.c.), l’audizione delle parti, in difetto di espressa previsione, non è necessaria, e quindi, può essere omessa dalla Corte d’appello, ove non ne ravvisi l’opportunità.
Cass. civ. n. 6136/1991
Il decreto – reso nel vigore dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 – con il quale si sia disposta l’attribuzione della pensione al coniuge divorziato, al pari di tutti i decreti camerali, non è appellabile, ma reclamabile ai sensi e nel termine di cui all’art. 739, secondo comma, c.p.c., senza che la durata di tale termine possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale, perché, sebbene inferiore a quella propria del termine per impugnare le decisioni emesse in esito all’ordinario processo di cognizione, è certamente idonea a consentire – stante la natura del provvedimento camerale, la limitatezza del suo contenuto e l’essenzialità della motivazione che esso richiede – l’apprestamento di adeguato gravame.
Cass. civ. n. 5877/1991
Anche nel procedimento camerale (nella specie, per l’attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione spettante al coniuge superstite, ex art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall’art. 2 della L. 1 agosto 1978, n. 436), così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono denunciare, in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios.
Cass. civ. n. 4839/1991
Il provvedimento, con il quale la Corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo proposto a norma dell’art. 739 c.p.c., negando che il decreto denunciato sia assoggettabile al reclamo medesimo, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, (a prescindere dalla natura delle posizioni sostanziali coinvolte da detto decreto), atteso che con effetto decisorio statuisce sul diritto processuale di azione.
Cass. civ. n. 9695/1990
Con riguardo al decreto reso al tribunale in esito al procedimento camerale per la concessione al coniuge divorziato della quota di pensione che sarebbe spettata al coniuge superstite (ex art. 9 L. n. 898 del 1970), il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 739 comma secondo c.p.c., decorre dalla data della notificazione del decreto stesso al procuratore costituito (art. 285 c.p.c.); non da quello della comunicazione, trattandosi di un provvedimento di contenuto decisorio reso nei confronti di più parti.
Cass. civ. n. 4267/1990
Ai fini della proposizione del reclamo alla Corte d’appello avverso il decreto reso dal tribunale sull’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, il termine di dieci giorni decorre, in applicazione dell’art. 739, comma secondo, seconda ipotesi, c.p.c., dalla notificazione di esso, e non dalla sua comunicazione, trattandosi di provvedimento reso nei confronti di più parti contrapposte e non essendo equiparabile alla comunicazione, che, ancorché eseguita tramite la notifica del relativo atto, è volta ad informare la parte dell’esistenza e del contenuto di uno specifico provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, dando certezza sulla data dell’avvenuta conoscenza, alla notificazione, che assolve alla funzione tipica ed essenziale di portare, su istanza della parte interessata, l’atto nella sua interezza a conoscenza di destinatari predeterminati.
Cass. civ. n. 4705/1989
L’appello avverso la pronuncia di divorzio, ancorché soggetto al rito camerale (art. 4, dodicesimo comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall’art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74), deve ritenersi proponibile negli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., in difetto di previsione contraria, considerando il carattere contenzioso del relativo giudizio. Va pertanto esclusa l’applicabilità a detto appello del termine di dieci giorni, contemplato dall’art. 739 c.p.c. per il reclamo avverso i decreti resi in Camera di consiglio dal tribunale, e va conseguenzialmente negata l’invocabilità di una corrispondente riduzione del termine per la proposizione del regolamento (facoltativo) di competenza, il quale resta quello fissato dall’art. 47 c.p.c.
Cass. civ. n. 2050/1988
Il decreto emesso in camera di consiglio, nella procedura di cui all’art. 9 L. n. 898 del 1970, sostituito dall’art. 13, L. n. 74 del 1987, di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio riguardanti l’affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, può formare oggetto di notificazione (arg. ex art. 739 c.p.c.), per cui in caso di difetto di notificazione la relativa impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 5814/1987
Poiché nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è necessario il patrocinio di un procuratore legalmente esercente, prescritto dall’art. 82 c.p.c. per il caso di partecipazione al giudizio, nella controversia per la designazione dell’erede più idoneo a subentrare nella posizione di assegnatario di terreno di riforma fondiaria, di cui all’art. 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 — che è soggetta al rito camerale — la parte può proporre personalmente il reclamo avverso il provvedimento del tribunale.
Cass. civ. n. 4198/1978
Ai sensi degli artt. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, 737, 738 e 739 c.p.c., la revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati deve essere pronunciata dal tribunale in esito a procedimento camerale e con decreto motivato. Il relativo provvedimento, ancorché erroneamente adottato con la forma della sentenza, è soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni, la quale pronuncia a sua volta con decreto motivato, impugnabile, stante la sua natura decisoria e definitiva, con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 3778/1978
Poiché nei procedimenti in camera di consiglio il reclamo al giudice gerarchicamente superiore non apre un giudizio di impugnazione in senso tecnico, essendo rivolto solamente a provocare la prosecuzione dello stesso procedimento, non si applica a questi ultimi la disposizione limitativa della rappresentanza procuratoria di cui all’ultimo comma dell’art. 83 c.p.c., per il quale la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. È, pertanto, ammissibile il ricorso per regolamento di competenza, proposto contro un decreto della Corte d’appello emesso in sede di reclamo, notificato al procuratore della controparte costituito nel procedimento camerale sulla base di una procura rilasciata per il giudizio svoltosi in camera di consiglio innanzi al tribunale per i minorenni.
Cass. civ. n. 4441/1976
Il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio, a norma dell’art. 9 della L. n. 898 del 1970, ha deciso sull’istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dell’assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia la forma in concreto rivestita da tale provvedimento, decorre dalla data della sua notificazione, trattandosi di provvedimento dato nei confronti di più parti. Pertanto non può ritenersi tardivo il ricorso proposto dalla parte che non aveva ricevuto notificazione alcuna e presentato in forma di memoria nel procedimento di impugnazione promosso tempestivamente dall’altra parte. (Nella specie il tribunale aveva deciso in camera di consiglio con sentenza e non con decreto motivato. Il reclamo era stato presentato da un sola parte, mentre l’altra aveva depositato tardivamente una memoria, sostenendo trattarsi di appello incidentale tardivo. La S.C., affermando che la tempestività del reclamo deve essere stabilita con riferimento alla data di notificazione del provvedimento impugnato, che nella specie era mancata, ha formulato il principio enunciato dalla massima che precede).
Cass. civ. n. 3563/1971
In ordine alla legittimazione ed all’interesse dei terzi interessati ad agire in via contenziosa contro un provvedimento di volontaria giurisdizione autorizzativo di un atto lesivo di un loro diritto, occorre distinguere a seconda che i vizi del provvedimento comportino, o non, la nullità dell’atto autorizzato. Ove tale nullità sussista, l’azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Se, invece, i vizi o, addirittura, la mancanza dell’autorizzazione non sono causa di nullità dell’atto autorizzato, in quanto l’autorizzazione non attiene ad un requisito essenziale di questo, bensì alla considerazione di particolari interessi che possono essere soddisfatti anche in assenza di essa o che comunque, non sono tutelabili senza un apposita domanda dei portatori degli interessi medesimi, i soggetti diversi da tali interessati non sono legittimati all’azione dichiarativa dei vizi dell’autorizzazione o non hanno interesse a proporla. In particolare, essi non vi hanno interesse anche se la stessa autorizzazione sia nulla, in quanto tale nullità comporta la semplice annullabilità dell’atto, che non potrebbe essere da essi opposta; non sono legittimati, ove il provvedimento autorizzatorio sia annullabile, poiché allora questo atto disposto a tutela di un particolare interesse, potrà essere annullato solo su istanza del portatore di tale interesse (salvo i casi di annullabilità assoluta).
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