14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15151 del 18 luglio 2005
Testo massima n. 1
Il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., avverso il decreto emesso dal tribunale sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ex D.L.vo n. 286 del 1998, non postula la specifica articolazione dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., il quale contiene un espresso richiamo alla necessità della allegazione dei fatti e della specificazione delle censure, in coerenza con la natura del provvedimento impugnato, e con la ritualità del procedimento introdotto con l’atto di appello, laddove nel reclamo l’effetto devolutivo è assicurato attraverso la semplice deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato, in un quadro di informalità e speditezza del rito. [ Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato il decreto della corte di appello che aveva accolto il reclamo del Ministero dell’interno avverso il provvedimento del tribunale di accoglimento del ricorso di una cittadina extracomunitaria contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dopo aver contratto matrimonio con un cittadino italiano, ritenendo legittimo, nell’ambito del rito ex art. 739 c.p.c., il mero richiamo, nel gravame, ad una relazione della Polizia di Stato, allegata al gravame stesso, e condivisa dall’amministrazione reclamante. ]
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