14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2757 del 23 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Anche nel procedimento camerale previsto dall’art. 2192 c.c., nel quale il tribunale provvede su reclamo avverso il decreto emesso dal giudice del registro, è legittima – benché esso sia destinato a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali – la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate e tale condanna ben può fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive.
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Testo massima n. 2
Il decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell’art. 2192 c.c., sul ricorso proposto avverso il provvedimento assunto dal giudice del registro delle imprese non è impugnabile innanzi alla corte d’appello, in quanto, da un lato, il legislatore ha escluso, salva diversa disposizione di legge, che sia a sua volta reclamabile il provvedimento emesso dal tribunale in sede reclamo [ art. 739, terzo comma, c.p.c. ], e, dall’altro lato, né gli artt. 2188 e seguenti c.c., né altra disposizione speciale prevedono che i decreti pronunciati dal tribunale su reclamo contro il provvedimento del giudice del registro siano, a propria volta, reclamabili.
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