14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2050 del 26 febbraio 1988
Testo massima n. 1
Il decreto emesso in camera di consiglio, nella procedura di cui all’art. 9 L. n. 898 del 1970, sostituito dall’art. 13, L. n. 74 del 1987, di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio riguardanti l’affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, può formare oggetto di notificazione [ arg. ex art. 739 c.p.c. ], per cui in caso di difetto di notificazione la relativa impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nei procedimenti in camera di consiglio e con riguardo alla procedura per la revisione delle disposizioni riguardanti l’affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, prevista dall’art. 9 della L. n. 898 del 1970, sostituito dall’art. 13 della L. n. 74 del 1987, il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo è immediatamente esecutivo, riferendosi l’art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti. Ne consegue che l’esecuzione di tale decreto da parte dell’obbligato non ne comporta acquiescenza e quindi preclusione alla sua impugnazione in sede di legittimità.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]