Cass. civ. n. 2050 del 26 febbraio 1988

Testo massima n. 1


Il decreto emesso in camera di consiglio, nella procedura di cui all'art. 9 L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13, L. n. 74 del 1987, di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, può formare oggetto di notificazione (arg. ex art. 739 c.p.c.), per cui in caso di difetto di notificazione la relativa impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

Testo massima n. 2


Nei procedimenti in camera di consiglio e con riguardo alla procedura per la revisione delle disposizioni riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, prevista dall'art. 9 della L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987, il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo è immediatamente esecutivo, riferendosi l'art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti. Ne consegue che l'esecuzione di tale decreto da parte dell'obbligato non ne comporta acquiescenza e quindi preclusione alla sua impugnazione in sede di legittimità.

Testo massima n. 3


Nei procedimenti in camera di consiglio e con riguardo alla procedura per la revisione delle disposizioni riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, prevista dall'art. 9 della L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987, il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo è immediatamente esecutivo, riferendosi l'art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti. Ne consegue che l'esecuzione di tale decreto da parte dell'obbligato non ne comporta acquiescenza e quindi preclusione alla sua impugnazione in sede di legittimità.

Testo massima n. 4


Il procedimento camerale di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio concernenti le modalità di mantenimento dei figli, di cui all'art. 9, L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74, è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, non potendo confondersi con le cause di alimenti, le quali rientrano, invece, nella previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e come tali sono escluse dalla detta sospensione a norma dell'art. 3 della cit. L. del 1969.