14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 74 del 5 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui, quando — come nel procedimento per l’accertamento della paternità naturale di minori [ art. 38 att. c.c. ] — la pronuncia conclusiva di un procedimento camerale consiste in una sentenza, l’impugnativa di questa non è soggetta al termine di dieci giorni previsto per i provvedimenti camerali assunti nella forma del decreto, ma soggiace al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di notificazione, di un anno dalla pubblicazione della medesima, riguarda soltanto l’entità del termine applicabile ed il relativo dies a quo, non anche la forma dell’atto con cui l’impugnazione deve essere proposta, che è il ricorso. Tuttavia l’uso della citazione in luogo del ricorso non esclude che all’una possano attribuirsi gli effetti propri dell’altro [ in base al principio della conversione dell’atto nullo ], a condizione che l’atto introduttivo errato possa considerarsi tempestivo alla stregua delle norme che regolano la tempestività dell’atto corretto, vale a dire a condizione che la citazione risulti depositata in cancelleria entro il termine per impugnare, a nulla rilevando che essa sia stata notificata in tale termine.
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