14 Mag Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 22314 del 25 settembre 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere – tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante – il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c. .
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