14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12983 del 5 giugno 2009
Testo massima n. 1
Nei procedimenti camerali indicati nell’art. 38 disp. att. c.c., tra i quali rientra quello disciplinato dall’art. 262 c.c., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell’atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano [ salvo incompatibilità ] le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell’osservanza del termine perentorio previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l’omissione della notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza essere sanate, in applicazione dell’art. 162, primo comma, c.p.c., mediante l’ordine di rinnovazione emesso dal giudice.
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