14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11308 del 16 giugno 2004
Testo massima n. 1
In tema di disciplina degli stranieri, la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell’art. 30, comma primo, D.L.vo n. 286 del 1998, la quale risulti fondata sul profilo della mancata convivenza, dopo il matrimonio, con il cittadino italiano, va impugnata davanti al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, che provvede «nei modi di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.», con la conseguenza che il decreto poi emesso dal giudice di primo grado deve essere reclamato, ai sensi dell’art. 739 del codice di rito, davanti alla Corte d’appello, la cui decisione potrà poi impugnarsi in Cassazione, con preclusione per l’impugnativa diretta in sede di legittimità del provvedimento del tribunale.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]