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Articolo 740 Codice di procedura civile — Reclami del pubblico ministero

Articolo 740 Codice di procedura civile — Reclami del pubblico ministero

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere [ disp. att. c.c. 45 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2619/1973

Il principio del contraddittorio sancito dall’art. 101 c.p.c. è valido anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ogni volta che sia identificabile un controinteressato. Pertanto il reclamo del P.M. diretto ad ottenere la sostituzione del tutore nominato all’interdetto dal giudice tutelare, deve essere proposto in contraddittorio col tutore stesso.

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Cass. civ. n. 2239/1964

La comunicazione formale al P.M. del decreto del tribunale, autorizzante l’esercizio di una impresa da parte di un minore (art. 397 c.c.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 740 e 741 c.p.c. può essere sostituita da equipollenti. Costituisce idoneo equipollente il fatto che il P.M. in occasione di altro provvedimento conseguenziale e successivo (di autorizzazione a contrarre mutuo) sia venuto a conoscenza ufficiale e certa (attraverso copia inviatagli di ufficio) anche del precedente decreto che autorizzava il minore allo esercizio dell’impresa, con la conseguente possibilità di impugnarlo nel termine dei dieci giorni successivi, decorsi i quali il decreto stesso, in precedenza non comunicato, è diventato efficace ai sensi dell’art. 741 c.p.c.

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