Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2239 del 5 agosto 1964

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2239 del 5 agosto 1964

Testo massima n. 1

La comunicazione formale al P.M. del decreto del tribunale, autorizzante l’esercizio di una impresa da parte di un minore [ art. 397 c.c. ], ai sensi e per gli effetti degli artt. 740 e 741 c.p.c. può essere sostituita da equipollenti. Costituisce idoneo equipollente il fatto che il P.M. in occasione di altro provvedimento conseguenziale e successivo [ di autorizzazione a contrarre mutuo ] sia venuto a conoscenza ufficiale e certa [ attraverso copia inviatagli di ufficio ] anche del precedente decreto che autorizzava il minore allo esercizio dell’impresa, con la conseguente possibilità di impugnarlo nel termine dei dieci giorni successivi, decorsi i quali il decreto stesso, in precedenza non comunicato, è diventato efficace ai sensi dell’art. 741 c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze