14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5493 del 5 aprile 2012
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui ommissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli; pertanto, va esclusa l’improcedibilità del reclamo, proposto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, dovendo essere disposta la rinnovazione della notifica e fissato un nuovo termine.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]