14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9695 del 25 settembre 1990
Testo massima n. 1
Con riguardo al decreto reso al tribunale in esito al procedimento camerale per la concessione al coniuge divorziato della quota di pensione che sarebbe spettata al coniuge superstite [ ex art. 9 L. n. 898 del 1970 ], il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 739 comma secondo c.p.c., decorre dalla data della notificazione del decreto stesso al procuratore costituito [ art. 285 c.p.c. ]; non da quello della comunicazione, trattandosi di un provvedimento di contenuto decisorio reso nei confronti di più parti.
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