17 Mar Articolo 670 Codice di procedura civile — Sequestro giudiziario
Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario :
- 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso [ c.c. 832, 1140 ], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [ 676 ];
- 2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [ 210 c.p.c.; 2711 c.c. ], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea .
- 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso [ c.c. 832, 1140 ], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [ 676 ];
- 2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [ 210 c.p.c.; 2711 c.c. ], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 28673/2013
L’ordinanza che ha autorizzato la misura cautelare del sequestro giudiziario (nella specie, a seguito di reclamo) senza provvedere sulle spese di lite non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. in quanto priva di carattere definitivo e decisorio, potendo ogni questione, anche non risolta, essere riproposta nel giudizio di merito – sia che si svolga innanzi al giudice ordinario, sia che la controversia sia assoggettata ad arbitrato rituale od irrituale – nel quale soltanto potrà provvedersi alla disciplina delle spese a norma dell’art. 91 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 9692/2008
Il sequestro giudiziario può essere concesso anche quando il bene sul quale è destinata a ricadere la misura cautelare sia oggetto di diritto di godimento da parte di un terzo, in virtù di un titolo detentivo, trasmessogli da una delle parti contendenti, purché vi sia un conflitto relativo alla proprietà o al possesso, producendosi, nei confronti del terzo, titolare di un diritto di natura personale, soltanto il subentro del custode nella posizione del concedente. (Nel caso di specie, l’esistenza di un rapporto di locazione tra un terzo e uno dei comproprietari di un capannone industriale era stata opposta, come fatto impeditivo, alla concessione ed esecuzione del sequestro giudiziario richiesto dall’altro comproprietario).
Cass. civ. n. 6185/2003
Anche il custode giudiziario di un bene sottoposto a sequestro ex art. 321 c.p.p. è legittimato a stare in giudizio a tutela della conservazione del bene stesso, onde preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare, nell’ipotesi in cui l’atto contestato, in relazione al quale egli assuma la veste di parte processuale, sia suscettibile di pregiudicare l’esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui salvaguardia egli è preposto
Cass. civ. n. 8429/2000
In tema di sequestro giudiziario di azienda, la mancata indicazione dei singoli componenti destinati a formare specifico oggetto del sequestro stesso non è causa di invalidità od inefficacia di esso, a differenza che nel caso di sequestro conservativo, in cui la puntuale individuazione e descrizione dei beni assume la funzione di rendere noto lo specifico oggetto della garanzia patrimoniale riconosciuta al creditore procedente.
Cass. civ. n. 6957/2000
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettiva che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art. 812 c.c., onde ad essa possano applicarsi, a norma dell’art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all’oggetto dell’assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell’interesse della custodia.
Cass. civ. n. 13014/1995
Anche nella nuova disciplina in materia cautelare introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, contro i provvedimenti sull’efficacia del sequestro emessi in forma diversa dalla sentenza (salva l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dell’appello) non è ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo tali provvedimenti privi di decisorietà e definitività, pure quando sono pronunciati a seguito di reclamo.
Cass. civ. n. 9645/1994
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine «possesso», usato dall’art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione.
Cass. civ. n. 6813/1994
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà anche quando debba decidersi sul diritto di conseguire la proprietà, come nell’azione per l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita.
Cass. civ. n. 4039/1994
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c., si configura una controversia sulla proprietà, non solo nel caso di esperimento, attuale o preventivo, della tipica azione di rivendicazione, ma in ogni ipotesi in cui risulti proposta, o debba proporsi, una qualsiasi azione che richieda, comunque, una statuizione sulla proprietà, come nel caso di controversia in ordine alla sussistenza ed alla idoneità di titoli confliggenti con riguardo alla proprietà di uno stesso bene.
L’intervenuta trascrizione di una domanda suscettibile di prenotare gli effetti di una sentenza sanzionante l’acquisto dei diritti dominicali su un cespite immobiliare oggetto della vertenza, non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di sequestro giudiziario sull’immobile stesso, essendo la misura cautelare intesa, ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c., al conseguimento di provvedimenti, relativi alla custodia e alla gestione del bene, non garantiti dalla trascrizione.
Cass. civ. n. 10333/1993
Ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c. possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni ordinari ai quali sia stata esercitata un’azione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un’azione personale, di cosa e qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri, come nel caso di azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario leso.
Cass. civ. n. 9729/1993
Ai fini dell’autorizzazione (e della convalida) del sequestro giudiziario, la necessità di provvedere alla conservazione e alla custodia dei beni sui quali deve eseguirsi la misura cautelare, sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporta la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso, senza che possa diversamente rilevare la mera capacità di gestione dei beni della parte che li possiede.
Cass. civ. n. 12595/1991
Poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c. è quella di assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.
Cass. civ. n. 3923/1989
In caso di azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di una disposizione testamentaria, il cui accoglimento comporti la condanna del detentore alla restituzione dell’immobile oggetto della disposizione medesima, vi è controversia sul possesso della cosa, che legittima il sequestro giudiziario del bene, atteso che agli effetti di quest’ultimo il termine «possesso» non va inteso in senso tecnico, bensì come comprensivo anche della detenzione.
Cass. civ. n. 3599/1989
Qualora l’atto amministrativo, che dichiari la pubblica utilità ed indifferibilità di un’opera, autorizzando in via d’urgenza l’occupazione del fondo del privato, sia oggetto d’impugnazione davanti al giudice amministrativo, e venga dal medesimo sospeso, a detto privato, oltre alla facoltà di chiedere a quel giudice amministrativo di impartire le disposizioni occorrenti per l’attuazione della sospensione, deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario, con istanza di sequestro giudiziario del bene per tutelare il suo ius possidendi ed al fine di evitare che il bene stesso sia distrutto, deteriorato od irreversibilmente trasformato, considerando che tale sequestro integra una misura meramente conservativa, per la custodia e gestione del bene, e che la sua adozione nei confronti della P.A. è consentita dal fatto che essa manca, per effetto dell’indicata sospensione, di titolo a detenere l’immobile.
Cass. civ. n. 543/1986
Quando nel corso del procedimento di convalida del sequestro giudiziario venga meno la controversia sulla proprietà o sul possesso, e sorga contemporaneamente un diritto di credito col pericolo di perdere la garanzia di esso verso la medesima parte nei cui confronti sia stata in precedenza autorizzata la misura cautelare, questa può convertirsi in sequestro conservativo, e, come tale, può disporsene la convalida.
Cass. civ. n. 106/1985
Non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell’art. 1994 c.c. il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all’emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso.
Cass. civ. n. 6582/1984
Il sequestro giudiziario, così come gli altri provvedimenti cautelari, è caratterizzato da un rapporto di strumentalità con l’emanazione del provvedimento definitivo, per assicurare, sul piano pratico e in via preventiva e cautelare, la concreta efficacia del futuro provvedimento giurisdizionale relativo a situazione di proprietà e di possesso dei beni. Pertanto quando il giudice, chiamato a decidere sulla convalida del sequestro giudiziario e sul merito, definisca sfavorevolmente per il sequestrato le questioni sulla proprietà o sul possesso del bene sottoposto alla misura cautelare, negando l’esistenza del diritto per il quale la medesima era stata concessa, alla pronuncia negativa sul merito consegue necessariamente il rigetto dell’istanza di convalida, senza che sia necessaria l’indagine sui requisiti per la concessione della misura cautelare, la quale è ormai travolta dalla decisione del merito.
Cass. civ. n. 5066/1984
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 670 c.p.c., legittimati a chiedere il sequestro giudiziario sono non soltanto i titolari dei diritti reali ma anche i titolari di diritti personali relativi ai beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o il possesso può sussistere non solo quando siano esperite le tipiche azioni a presidio di tali diritti, ma anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.
Cass. civ. n. 1158/1984
Con riguardo alla cessione di un’area in favore del comune, prevista da una convenzione di lottizzazione successivamente divenuta irrealizzabile per contrasto con nuovi strumenti urbanistici, deve escludersi che il privato, a tutela del proprio preteso diritto alla retrocessione dell’immobile, possa chiedere ed ottenere dal giudice ordinario autorizzazione al sequestro dell’immobile medesimo, qualora questo abbia ricevuto una concreta destinazione a fini pubblici con provvedimenti dell’autorità municipale di inclusione in un piano di costruzione di alloggi economici e popolari, e di concessione del diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare (a norma dell’art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865), atteso che, in tale situazione, il suddetto sequestro verrebbe indebitamente ad interferire su atti amministrativi, in violazione del divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1965, n. 2248 allegato E).
Cass. civ. n. 3831/1982
Qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altri detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso e convalidato solo se, in relazione al fumus boni iuris, sussista, oltre la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha richiesto la misura cautelare, anche la probabilità che da tale accoglimento consegua, in concreto, il diritto dell’attore all’immediata restituzione del bene. Conseguentemente, deve essere negato il provvedimento di convalida ove sia adottato insieme a quello sul merito che abbia negato tale diritto alla restituzione finché perdura una determinata situazione che attribuisce alla controparte il diritto di ritenzione, venendo meno la possibilità dell’immediata restituzione.
Cass. civ. n. 1990/1982
Il sequestro giudiziario di un immobile, ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c., può essere chiesto ed ottenuto anche in base al pericolo che il medesimo, acquistato dall’istante con atto non trascritto, venga nuovamente trasferito dal venditore ad un terzo, ed alla correlativa esigenza d’assicurarne la custodia, in pendenza di controversia sulla proprietà o sul possesso.
Cass. civ. n. 854/1982
Per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Cass. civ. n. 3318/1973
In tema di sequestro giudiziario di beni appartenenti ad un compendio ereditario non ancora diviso in quote, il coerede che contesti la quota di altro coerede può chiedere ed ottenere il sequestro dell’intero compendio oggetto della comunione, ancorché sia da presumere che all’atto dello scioglimento di essa solo una porzione dei beni comuni possa essere a lui attribuita.
Cass. civ. n. 1536/1973
Non è ammissibile un sequestro giudiziario di crediti verso terzi. Il principio della continuazione del processo tra le parti originarie in ipotesi di trasferimento del diritto controverso a titolo particolare avvenuto nel corso del processo, non consente che una misura cautelare in corso di causa possa essere concessa nei confronti del dante causa: data l’autonomia del processo cautelare, anche se connesso con quello di merito, l’azione cautelare deve essere rivolta nei confronti dell’avente causa.
Cass. civ. n. 564/1973
Per l’autorizzazione al sequestro giudiziario di documenti previsto dall’art. 670 n. 2 c.p.c. è necessario che ricorrano gli estremi perché possa essere domandata l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e che l’istante possa vantare un sia pur controverso diritto di natura sostanziale all’esibizione o comunicazione del documento stesso.
Cass. civ. n. 2213/1970
Il sequestro giudiziario, di cui all’art. 670 n. 2 c.p.c. è strumentalmente preordinato ad assicurare elementi di prova da utilizzare nel giudizio di merito. Esso, pertanto, è provvisorio, non soltanto nel senso che è temporaneo, ma soprattutto nel senso che la sua durata è limitata al raggiungimento delle necessità probatorie per cui fu autorizzato, sicché una volta soddisfatte tali necessità mediante l’accertamento definitivo contenuto nella sentenza di appello, le cose a questo fine sequestrate debbono essere restituite al legittimo proprietario. Il sequestro giudiziario, regolato dall’art. 670 n. 2 c.p.c., ha lo scopo di provvedere alla custodia di cose certe e determinate (libri, registri, documenti, modelli, campioni etc.) per essere impiegati nel futuro processo di merito come mezzi di prova o di informazione per le parti e per il giudice. Per la legittimità di tale particolare tipo di sequestro è necessario che la prova che si intende acquisire possa ritenersi ex prima facie utile ai fini che si propone il richiedente; che vi sia controversia sul diritto o meno della parte istante alla esibizione o alla comunicazione; che, infine, sia opportuno provvedere alla custodia temporanea della cosa di cui si chiede il sequestro. In ordine al requisito dell’utilità della prova deve escludersi che il giudice possa esigere, al momento di disporre il sequestro, la dimostrazione che le prove da acquisire siano indispensabili e perfettamente concludenti dato che soltanto nel processo di merito il valore della prova, sia sotto il profilo della concludenza che della indispensabilità potrà essere compiutamente apprezzato. Il requisito della controversia sul diritto implica un duplice accertamento, quello circa l’esistenza della controversia di merito, che può anche non essere processualmente pendente, e l’altro in ordine all’esistenza della controversia sul diritto alla esibizione o alla comunicazione dei libri e dei documenti, la quale, però, non è richiesta come condizione del sequestro quando questo riguardi cose diverse dai libri e dai documenti, nel qual caso è sufficiente che la cosa da sottoporre a sequestro possa servire da prova ed esista il pericolo di perderne la disponibilità.
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