14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 564 del 1 marzo 1973
Testo massima n. 1
Per l’autorizzazione al sequestro giudiziario di documenti previsto dall’art. 670 n. 2 c.p.c. è necessario che ricorrano gli estremi perché possa essere domandata l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e che l’istante possa vantare un sia pur controverso diritto di natura sostanziale all’esibizione o comunicazione del documento stesso.
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Testo massima n. 2
Perché possa essere ordinata l’esibizione di documenti ai sensi dell’art. 210 c.p.c., è necessario che l’istante ne specifichi il contenuto, ovvero nel caso particolare dei libri di commercio, indichi le partite rilevanti ai fini della controversia; e che inoltri provi, ove già non risulti dal processo, che i documenti stessi siano in possesso del soggetto a cui deve ordinarsi l’esibizione.
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