14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1158 del 16 febbraio 1984
Testo massima n. 1
Con riguardo alla cessione di un’area in favore del comune, prevista da una convenzione di lottizzazione successivamente divenuta irrealizzabile per contrasto con nuovi strumenti urbanistici, deve escludersi che il privato, a tutela del proprio preteso diritto alla retrocessione dell’immobile, possa chiedere ed ottenere dal giudice ordinario autorizzazione al sequestro dell’immobile medesimo, qualora questo abbia ricevuto una concreta destinazione a fini pubblici con provvedimenti dell’autorità municipale di inclusione in un piano di costruzione di alloggi economici e popolari, e di concessione del diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare [ a norma dell’art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865 ], atteso che, in tale situazione, il suddetto sequestro verrebbe indebitamente ad interferire su atti amministrativi, in violazione del divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1965, n. 2248 allegato E ].
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