14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 854 del 12 febbraio 1982
Testo massima n. 1
La delegatio promittendi, che ha ad oggetto la promessa di un futuro pagamento, non determina la novazione del rapporto obbligatorio originario, bensì l’aggiunta di un nuovo debitore [ delegato ], con posizione di debitore principale, accanto al debitore originario [ delegante ], la cui obbligazione permane, sebbene in posizione sussidiaria.
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Testo massima n. 2
Per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
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