Cass. civ. n. 854 del 12 febbraio 1982

Testo massima n. 1


La delegatio promittendi, che ha ad oggetto la promessa di un futuro pagamento, non determina la novazione del rapporto obbligatorio originario, bensì l'aggiunta di un nuovo debitore (delegato), con posizione di debitore principale, accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione permane, sebbene in posizione sussidiaria.

Testo massima n. 2


Per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell'estremo dell'opportunità richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.