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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10333 del 19 ottobre 1993

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10333 del 19 ottobre 1993

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c. possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni ordinari ai quali sia stata esercitata un’azione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un’azione personale, di cosa e qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri, come nel caso di azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario leso.

Testo massima n. 2

Per il combinato disposto degli artt. 2935 e 480 c.c., nel testo risultante dall’intervento interpretativo della Corte costituzionale [ sentenza n. 191 del 1983 ] il termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità decorre per i figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte del genitore, solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro status, trovandosi essi fino a tale accertamento nell’impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l’eredità.

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