14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2213 del 29 ottobre 1970
Testo massima n. 1
Il sequestro giudiziario, di cui all’art. 670 n. 2 c.p.c. è strumentalmente preordinato ad assicurare elementi di prova da utilizzare nel giudizio di merito. Esso, pertanto, è provvisorio, non soltanto nel senso che è temporaneo, ma soprattutto nel senso che la sua durata è limitata al raggiungimento delle necessità probatorie per cui fu autorizzato, sicché una volta soddisfatte tali necessità mediante l’accertamento definitivo contenuto nella sentenza di appello, le cose a questo fine sequestrate debbono essere restituite al legittimo proprietario. Il sequestro giudiziario, regolato dall’art. 670 n. 2 c.p.c., ha lo scopo di provvedere alla custodia di cose certe e determinate [ libri, registri, documenti, modelli, campioni etc. ] per essere impiegati nel futuro processo di merito come mezzi di prova o di informazione per le parti e per il giudice. Per la legittimità di tale particolare tipo di sequestro è necessario che la prova che si intende acquisire possa ritenersi ex prima facie utile ai fini che si propone il richiedente; che vi sia controversia sul diritto o meno della parte istante alla esibizione o alla comunicazione; che, infine, sia opportuno provvedere alla custodia temporanea della cosa di cui si chiede il sequestro. In ordine al requisito dell’utilità della prova deve escludersi che il giudice possa esigere, al momento di disporre il sequestro, la dimostrazione che le prove da acquisire siano indispensabili e perfettamente concludenti dato che soltanto nel processo di merito il valore della prova, sia sotto il profilo della concludenza che della indispensabilità potrà essere compiutamente apprezzato. Il requisito della controversia sul diritto implica un duplice accertamento, quello circa l’esistenza della controversia di merito, che può anche non essere processualmente pendente, e l’altro in ordine all’esistenza della controversia sul diritto alla esibizione o alla comunicazione dei libri e dei documenti, la quale, però, non è richiesta come condizione del sequestro quando questo riguardi cose diverse dai libri e dai documenti, nel qual caso è sufficiente che la cosa da sottoporre a sequestro possa servire da prova ed esista il pericolo di perderne la disponibilità.
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