14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6582 del 15 dicembre 1984
Testo massima n. 1
Il principio che il diritto della parte di recedere dal contratto, anche se collegato alla prestazione di una caparra penitenziale, non si sottrae alla regola generale, stabilita dall’art. 1373, primo comma c.c., secondo cui il recesso non può essere esercitato quando dopo la conclusione del contratto questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l’effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria è stata in tutto o in parte adempiuta, trova applicazione anche in ordine al contratto preliminare, dal quale conseguono effetti anticipatori delle prestazioni corrispettive delle parti, come il versamento di un acconto sul prezzo e la consegna della cosa anteriormente alla stipulazione del contratto definitivo.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il sequestro giudiziario, così come gli altri provvedimenti cautelari, è caratterizzato da un rapporto di strumentalità con l’emanazione del provvedimento definitivo, per assicurare, sul piano pratico e in via preventiva e cautelare, la concreta efficacia del futuro provvedimento giurisdizionale relativo a situazione di proprietà e di possesso dei beni. Pertanto quando il giudice, chiamato a decidere sulla convalida del sequestro giudiziario e sul merito, definisca sfavorevolmente per il sequestrato le questioni sulla proprietà o sul possesso del bene sottoposto alla misura cautelare, negando l’esistenza del diritto per il quale la medesima era stata concessa, alla pronuncia negativa sul merito consegue necessariamente il rigetto dell’istanza di convalida, senza che sia necessaria l’indagine sui requisiti per la concessione della misura cautelare, la quale è ormai travolta dalla decisione del merito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]